Analizziamo le figure tipiche che organizzano e rivendono i pacchetti turistici: le agenzie di viaggio.
Nel complicato mondo dei professionisti del turismo non sono le sole, spesso anche le associazioni diventano rivenditori e organizzatori.
Come abbiamo detto nell’articolo precedente dal titolo “Il contratto di acquisto di un pacchetto turistico: caratteristiche e casi di esclusione”, per “professionisti” in questa attività di organizzazione e vendita di viaggi intendiamo sempre le agenzia di viaggio, comprese quelle che operano solo on line, cioè per via telematica (le c.d. OTA – On line travel agencies).
Questo perché la produzione e la vendita di viaggi organizzati o pacchetti turistici è riservata dalla legge alle agenzie di viaggio.
Nell’attuale nozione di “professionista”, cioè di operatore professionale, imprenditoriale, continuativo nel tempo e a scopo di lucro, che può essere una persona fisica o giuridica, utilizzata dalle norme del Codice del turismo rientrano le figure, definite dalle lettere i) ed l) del 1° comma dell’art. 33 di esso, dell’organizzatore (di viaggio) e del venditore o intermediario (della vendita) di viaggio.
L’organizzatore del viaggio non sempre coincide col venditore
Per “organizzatore” (di viaggio) si intende un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista (il venditore), oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4, dell’art. 33 Codice del Turismo per prenotare telematicamente altri servizi turistici entro 24 ai fini dello stesso pacchetto turistico.
Per “venditore” o “intermediario” (di viaggio) si intende il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.[1]
L’organizzatore e l’intermediario (o venditore) del viaggio (o pacchetto turistico) non possono che essere le Agenzie di Viaggio (AdV) definite dall’art. 9 della Legge 217/1983, dalle Leggi Regionali di attuazione d