Sono utilizzabili dal Giudice Tributario i verbali sottoscritti nel procedimento di accertamento per adesione?
Si può attribuire rilevanza al verbale di contraddittorio reso in seno al procedimento di accertamento con adesione non perfezionato?
Tale verbale è privo di rilevanza al di fuori del procedimento nell’ambito del quale è stato sottoscritto?
Il giudice di merito può abbattere l’imponibile in misura pari a quanto emerge da un verbale di contraddittorio, essendo irrilevante, a questi fini, che l’adesione si sia o meno perfezionata?
Occorre distinguere, sotto il profilo della valutazione, la prova legale (es. confessione), la cui efficacia è determinata a priori dalla legge, dalle prove liberamente valutabili?
La decisione dell’articolo 116, primo comma, del c.p.c. che impone al giudice di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento in realtà enuncia il principio del libero convincimento del giudice?
Valenza probatoria del verbale redatto in sede di accertamento con adesione: il principio
Il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall’Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un documento probatorio utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell’atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate.
Si possono trarre da esso elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza dell’allegazione del contribuente in ordine alla giustificatezza di alcune delle movimentazioni in contestazione.
In tal caso, il giudice tributario esercita il suo potere-dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento.
Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione
Il giudice del gravame ha appurato che i movimenti bancari di cui il contribuente non aveva offerto giustificazione – e, in quanto tali, da considerare ricavi non dichiarati – ammontavano a lire 271.590.599, pari agli importi indicati dall’Amministrazione finanziaria nel procedimento di accertamento con adesione non andato a buon fine.
Esso ha sostenuto che il contribuente aveva assolto un siffatto onere probatorio, facendo rinvio alle risultanze del verbale sottoscritto da entrambe le parti in seno al procedimento di accertamento con adesione, in cui, preso atto della documentazione contabile relative alle operazioni contestate, è stato ritenuto che alcune di esse erano giustificate.
La pronuncia di Cassazione
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