La contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione della sentenza di appello suscita diverse problematiche processuali.
Il presente lavoro vuole offrire un contributo, in tema di coordinamento tra giudizio di revocazione e giudizio di cassazione, al fine di chiarire le insidie processuali derivanti dal non corretto utilizzo dei due mezzi di impugnazione tra loro concorrenti
Revocazione e ricorso in cassazione
La revocazione, disciplinata dagli articoli 64-67 del Dlgs. 546/92, è un mezzo d’impugnazione a carattere eccezionale ossia a critica vincolata ed a carattere sostitutivo; essa è, infatti, un mezzo limitato d’impugnazione.
Il ricorso per cassazione è un mezzo d’impugnazione a motivi limitati ovvero a critica vincolata.
Esso è ammesso solo avverso gli errori di diritto contenuti nella sentenza che possono essere di due tipi:
- errores in iudicando, che sono gli errori in cui è incorso il giudice nel giudizio di diritto;
- errores in procedendo, che sono gli errori di carattere procedurale.
Contro le sentenze di secondo grado, l’esperibilità della revocazione si giustifica in base al fatto che essa, in quanto fondata su motivi diversi da quelli che legittimano il ricorso per cassazione, concorre con questo, come espressamente previsto dall’art. 398, comma. 4°, del codice procedura civile.
Il giudice competente per la revocazione è la stessa Commissione Tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata; non è necessario che sia trattata dalla stessa sezione potendo la questione essere affidata ad un’altra sezione.
Il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell’iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 codice procedura civile, si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch’esso a critica vincolata ex art. 360 codice procedura civile.
La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione è solo eventuale ai sensi dell’art. 398, quarto comma codice procedura civile, e risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di “giustizia” [1] della sentenza, rispetto a quella di pura legittimità, che si innerva della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”.
Revocazione e ricorso per cassazione: contemporanea pendenza
Può darsi che la stessa sentenza del giudice del gravame venga impugnata per revocazione e in sede di legittimità con ricorso per cassazione.
Siffatta duplicazione è ammissibile in quanto fra i due rimedi, che sono funzionali alla deduzione di differenti motivi, non si ravvisa alcuna sussidiarietà, come invece si verifica tra revocazione e appello, ma sussiste più verosimilmente una concorrenza, solo che si consideri che con la revocazione vengono fatti valere vizi attinenti al merito della controversia e quindi