Cessioni a catena: il caso della triangolazione tra 3 Stati diversi
La “nuova” disciplina delle cessioni a catena (articolo 36-bis, Direttiva 2006/112/Ce; articolo 41-ter, DL 331/1993) ha fatto sorgere il dubbio circa la necessità che alcuni interventi di prassi degli scorsi anni fossero da rivedere.
È il caso, ad esempio, dell’operazione triangolare in cui partecipano 3 diversi soggetti identificati in 3 Stati membri diversi.
Ad esempio, DE vende a IT (primo cessionario e secondo cedente; è il promotore della triangolazione) e IT vende a FR (ultimo cessionario).
La merce parte da DE e viene trasportata/spedita direttamente a destino presso FR.
Questo schema è disciplinato dall’articolo 141, Direttiva 2006/112/Ce che tratta, appunto, delle triangolazioni semplificate, che trovano posto nell’ordinamento nazionale negli articoli 38, comma 7, e 40, comma 2, secondo periodo, Dl 331/1993.
La circolare 19/1994 qualifica come cessioni intra-Ue anche quella fatta da IT verso FR, con conseguente maturazione anche di plafond da spendere in caso di acquisizione dello status di esportatore abituale. E’, inoltre, richiesta la presentazione del modello Intrastat.
Invero, secondo quanto si vedrà nell’ambito delle regole previste per le cessioni a catena, solo la cessione con trasporto è non imponibile, mentre le altre sono soggette ad imposta. Vediamo se dette indicazioni sono da considerarsi ancora valide.
La regola delle cessioni a catena
Secondo la regola stabilita dall’articolo 36-bis, nel