Quando i fotografi possono applicare l'IVA al 10%

Quando è possibile assoggettare l’attività del fotografo a IVA agevolata? Un intervento dell’Agenzia delle Entrate suggerisce gli opportuni distinguo tra foto d’autore e non, e i requisiti per l’applicazione dell’IVA al 10%.

IVA al 10%, agevolata sulle foto d’autore

iva foto autoreTra le operazioni soggette all’IVA nella misura agevolata del 10%, il numero 127-septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972, indica le cessioni di «oggetti d’arte, tra i quali rientrano le fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate enumerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».

A parte il più che comprensibile trasalimento di qualche affezionato alla lingua italiana, legato all’uso legislativo del termine “tirate” riferito alle fotografie invece del termine “scattate”, notiamo come tale disposizione altro non sia che la pedissequa ripresa di quanto previsto dalla Direttiva Iva.

Su tale argomento, è intervenuta con una risposta – la n. 188 del 12 aprile – anche l’Agenzia delle entrate.

Vediamo allora il caso sottoposto al suo parere.

 

Il caso all’attenzione del Fisco

Un contribuente titolare di uno studio fotografico ha fatto presente che nell’ambito della propria attività effettua servizi fotografici per eventi quali battesimi, cresime, matrimoni e ricorrenze varie, sulle cui fatture ha sempre applicato l’Iva con l’aliquota ordinaria; ritiene, però, che possa trovare applicazione quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea che con la sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18, in base alla quale i ritratti e le fotografie scattate per tali eventi da parte di un fotografo professionista sono oggetti d’arte (direttiva 2006/112/CE) e devono pertanto godere di un’aliquota Iva agevolata.

L’Agenzia stessa prende in esame la sentenza citata dal contribuente che, per quanto attiene i ritratti e le fotografie di matrimonio, descrive in modo dettagliato quali siano le condizioni da soddisfare per considerarle “oggetti d’arte”.

 

Quando una foto diventa oggetto d’arte

Inoltre l’Agenzia, considerando quanto stabilito dalle norme della Direttiva Iva, chiarisce che le suddette foto sono considerate oggetti d’arte attraverso:

“…criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari.

Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia…”.

D’altronde, una interpretazione di tali disposizioni che preveda l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta solo per fotografie che presentino un carattere artistico farebbe dipendere tale applicazione da un giudizio dell’amministrazione tributaria, e quindi da qualcosa non oggettiva ma soggettiva.

 

Le condizioni per l’applicabilità dell’IVA agevolata alle fotografie

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ritiene che l’applicazione alle fotografie dell’aliquota agevolata Iva del 10% di cui al n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto Iva, sia subordinata alla sussistenza delle condizioni di carattere oggettivo indicate dalla norma nazionale, conforme a quella unionale.

Di conseguenza, nel caso preso in esame, si applicherà alle cessioni delle fotografie effettuate dall’istante solo se e nella misura in cui si tratti di «fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».

Qualora il contribuente fornisca un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione invece sarà assoggettata all’aliquota Iva ordinaria.

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 20 aprile 2022