Deduzione del costo e detraibilità Iva a rischio quando la fattura è emessa nei confronti di colui che effettua il pagamento ma non beneficia della prestazione di servizio.
In questo caso la stipula di un contratto di mandato senza rappresentanza tra il prestatore del servizio e l’effettivo utilizzatore può consentire di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Aspetti civilistici del contratto di mandato
La disciplina civilistica riguardante il contratto di mandato è contenuta negli artt. 1705 e seguenti del codice civile.
Il mandatario (intermediario) che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.
I terzi non hanno alcun rapporto col mandante.
Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni del Codice civile.
Secondo lo schema negoziale il committente conferisce mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo detto mandatario – intermediario per la stipula di un contratto di prestazione di servizi con un prestatore.
Il mandatario che agisce per conto del mandante ma non in nome proprio effettua il pagamento al prestatore che non ha rapporto diretto con il committente del servizio (mandante).
Rapporto mandante – mandatario
Nel rapporto mandante – mandatario si configurano in sostanza due passaggi:
- l’accordo tra mandante e mandatario;
- la prestazione eseguita