L’apprendistato è un contratto a causa mista, dal momento che il sinallagma contrattuale che con esso si realizza non si esaurisce solamente nell’erogazione di lavoro in cambio di una retribuzione, ma “incorpora” anche un obbligo, di formare o far formare il lavoratore, che grava innanzitutto sul datore di lavoro.
Proprio questa specificità dà diritto a benefici contributivi, che decadono nel caso di inadempimento datoriale grave, che si concretizza nella mancanza di formazione o in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto alle finalità contrattuali.
Il valore della formazione nel contratto di apprendistato
Nonostante la rilevanza generale che la formazione va assumendo sul piano dei diritti costituzionali dei lavoratori e dei contenuti generali del contratto di lavoro, l’ordinamento giuridico nazionale continua a prevedere uno o più contratti di lavoro specificamente diretti a coniugare attività produttiva e attività formativa.
Il contratto tipicamente volto a consentire l’apprendimento di un mestiere è l’apprendistato, che è un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che si caratterizza per la rilevante funzione formativa in favore del lavoratore.
Per tutti i tipi di apprendistato si prevede la forma scritta ad probationem con la previsione, tra l’altro, di un sintetico piano formativo individuale, l’indicazione di un tutor e della qualifica da conseguire al termine del rapporto.
I vantaggi dell’apprendistato professionalizzante per il lavoratore e il datore di lavoro
La tipologia di contratto di apprendistato più utilizzato dalle imprese e dai professionisti è quello “professionalizzante”, destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni[1] che vogliano acquisire una qualifica contrattuale, cioè un titolo non rilasciato dal sistema educativo ma connesso all’inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva.
Proprio in considerazione della speciale natura di tale istituto che prevede la destinazione di tempo ed impegno del lavoratore ad un percorso formativo utile a rafforzarne la posizione sui mercati professionali, è consentito all’imprenditore o al professionista che adotti tale istituto ottenere notevoli vantaggi normativi, retributivi e contributivi.
In particolare, va evidenziato che l’apprendista, se lo prevedono gli accordi collettivi o i contratti collettivi stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, può essere inquadrato in una categoria fino a due livelli inferiore rispetto alla qualifica da conseguire, con applicazione del trattamento retributivo ivi corrispondente oppure, qualo