Se il periodo di comporto è quel periodo durante il quale viene garantito al lavoratore il mantenimento del rapporto di lavoro, come ci si deve comportare nel caso di malattia da Covid-19? Può o no essere computata nel periodo di comporto?
Periodo di comporto: generalità
Quando si parla di periodo di comporto si fa riferimento a qual periodo durante il quale viene garantito al lavoratore dipendente, in malattia, il mantenimento del posto di lavoro.
Pertanto, superato tale periodo, è concesso al datore di lavoro di procedere al licenziamento del dipendente, motivandolo con il fatto che l’assenza si è protratta per un periodo di tempo, che, ad esempio, ha costretto il datore di lavoro ad assumere un sostituto, facendo, di conseguenza, venir meno l’interesse alle prestazioni di lavoro del dipendente “assente”.
Il riferimento normativo va rinvenuto nell’articolo 2110 del codice civile che, appunto, stabilisce che la malattia del lavoratore subordinato impedisce al datore di lavoro di procedere al licenziamento, quando non sia ancora decorso il periodo di comporto, generalmente fissato dalla contrattazione collettiva.
E’ evidente l’intento del legislatore che ha inteso contemperare le esigenze correlate alla tutela della salute della persona del lavoratore e quelle del datore di lavoro di ottenere la prestazione lavorativa entro un certo lasso di tempo, al fine di una gestione efficiente dell’azienda.
I due tipi di comporto
Si distinguono due tipi di comporto:
- quello “secco”, quando, ai fini del calcolo, si fa riferimento ad un periodo di malattia unico ed ininterrotto;
- quello “per sommatoria” o “frazionato”, quando, ai fini della determinazione del periodo massimo per la conservazione del posto di lavoro, vengono considerate, nell’ambito di un determinato periodo di riferimento, tutte le assenze per malattia.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto non costituisce un obbligo per il datore di lavoro, ma una mera facoltà, per cui, una volta scaduto il periodo di conservazione del posto, il rapporto di lavoro prosegue a meno che l’azienda non decida di recedere dal contratto.
La formalizzazione del licenziamento a mezzo atto scritto
Il licenziamento deve essere formalizzato dal datore di lavoro mediante un atto scritto di recesso che deve essere tempestivo ed indica