In caso di conferimento di particolari tipologie aziendali, quali ad esempio una farmacia, in una società di capitali, può tornare utile l’applicazione dell’istituto del c.d. conferimento condizionato.
La soluzione può essere estesa anche a tutte le realtà aziendali che devono necessariamente subordinare l’esercizio della propria attività ad autorizzazioni amministrative da trasferire.
Sotto il profilo degli adempimenti fiscali, l’attenzione maggiore deve essere rivolta alla dichiarazione di inizio attività ai fini dell’IVA e alla successiva variazione.
Si verifica sovente, nell’attività professionale, il caso in cui il conferimento di una impresa individuale sia sottoposta, per la sua validità, a particolari condizioni, come nel caso di conferimento di attività sottoposte a speciali autorizzazioni non autonomamente trasferibili; è il caso, ad esempio, del conferimento di una farmacia che intende passare dalla forma individuale a quella societaria.
Evoluzione normativa del conferimento di impresa individuale: il caso della farmacia
In via preliminare, occorre precisare che mentre in passato la legge 2 aprile 1968, n. 475, al primo comma dell’art. 11[1], prevedeva il sostanziale divieto di gestione societaria della farmacia, successivamente, ad opera della legge 8 novembre 1991, n. 362, si introduceva la possibilità di affidare la gestione dell’attività di farmacia privata oltre che ad una persona fisica, anche a società di persone.
Ma è con la legge del 4 agosto 2017, n. 124 – rubricata “misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica” – che si prevede in maniera innovativa la possibilità della titolarità dell’esercizio delle farmacie private estesa alle società di capitali, con la possibilità della partecipazione al capitale sociale di soci non farmacisti.
I commi 157 e seguenti della legge n. 124/2017, modificando l’art. 7 della legge n. 362/1991, infatti, prevedono che sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.
Fermo restando che la direzione della farmacia deve essere affidata ad un farmacista, anche se non socio, il capitale della società può essere posseduto da persone fisiche o giuridiche.
La società di gestione di farmacie, inoltre, potrà controllare direttamente o indirettamente sino al 20% delle farmacie esistenti nel territorio della stessa regione (o provincia autonoma).
Attualmente, per verificare la concreta possibilità di conferire la farmacia individuale in una società, si dovrà fare riferimento alle singole discipline regionali che regolamentano la materia.
Alla luce dell’evoluzione storica della normativa sinteticamente esposta, le possibilità offerte dal contenitore giuridico della società di capitali, oltre a favorire l’approdo di capitali esterni, possono agevolare il passaggio generazionale della farmacia che potrà essere gestita ad esempio da una società partecipata da tutti gli eredi del farmacista, anche se non farmacisti.
Lo stesso conferimento in una società di capitali, inoltre, conduce ad una serie di vantaggi fiscali: è un’operazione in neutralità fiscale ai sensi dell’art. 176 del Tuir, rappresenta un’operazione fuori campo iva ex art. 2, Dpr 633/72, e consente facoltativamente il riconoscimento fiscale di eventuali plusvalori latenti mediante affrancamento fiscale.
Il conferimento in natura
L’art. 2464 del codice civile prevede che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica e che le quote corrispondenti al conferimento in natura devono necessariamente essere liberate al momento della sottoscrizione.
Il successivo art. 2465, invece, prevede che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legali iscritti nell’apposito registro.
La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o c