Il contratto di permuta si concretizza nello scambio di un bene o un diritto, contro un altro bene ovvero un altro diritto. In taluni casi, oltre a tale scambio, può essere previsto un conguaglio in denaro a favore di una delle due parti.
Rispetto alla disposizione civilistica la normativa IVA ha ampliato l’ambito applicativo delle permute estendendolo anche a fattispecie permutative di servizi con altri servizi e alle permute tra beni e servizi.
Disciplina civilistica della permuta
L’art. 1552, codice civile, definisce la permuta quel contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
La permuta senza conguaglio si fonda sulla stessa logica del baratto, considerato che il trasferimento di una proprietà fisica, o di un diritto, da un contraente ad un altro non avviene però tramite un pagamento in denaro, ma tramite lo scambio con un’altra proprietà fisica, bene o diritto su un bene.
Nel caso in cui sia previsto un conguaglio in denaro, la somma liquida deve essere ritenuta come accessoria rispetto all’oggetto centrale del contratto, che deve formalizzarsi lo scambio di due beni fisici, ovvero due diritti.
La disciplina di riferimento del reciproco trasferimento o scambio di beni e diritti si presenta similare al contratto di vendita, ma si distingue per alcune peculiarità.
Il Legislatore civilistico, non detta espressamente le norme applicabili alla permuta, ma opera ex art. 1555 codice civile, un rinvio a quelle della vendita in quanto compatibili.
In primo luogo la permuta può definirsi un contratto bilaterale (cioè con due contrapposti centri di interessi) che rientra nell’ambito dei negozi di alienazione, di natura consensuale che quindi si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato.
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