Per le cessioni di beni con effetti traslativi della proprietà differiti (ad esempio merce inviata in conto visione) l’operazione, ai fini Iva, viene sospesa, ma non a tempo indeterminato.
Mentre sono previste regole specifiche per gli scambi con l’estero, si attendono le regole nazionali per le operazioni di call-off stock, che sono particolari contratti di cessione con effetti traslativi differiti.
Cessione di beni: effetti traslativi differiti della proprietà
A norma dell’articolo 6, comma 1, Dpr 633/1972, nell’ambito delle cessioni di beni, qualora gli effetti traslativi della proprietà (come nel caso dei beni consegnati in conto visione o nelle cessioni con riserva di gradimento, ai sensi – rispettivamente – degli articoli 1521 e 1520 del Codice civile) si verifichino successivamente alla consegna o spedizione degli stessi (ossia nel termine pattuito delle parti, inferiore all’anno), l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti, salvo che prima di tale momento in beni avvenga la restituzione dei beni.
Per i beni mobili, però, è previsto un limite massimo di un anno dalla data di consegna o di spedizione. Decorso tale termine, per evitare elusioni di imposta, il legislatore ha previsto che l’operazione si considera comunque realizzata.
Scambi unionali
Analogamente, nell’ambito degli scambi intraunionali, l’articolo 39, comma 1, DL 331/1993 prevede che il trasferimento di beni per i quali è sospeso l’effetto traslativo, realizza l’operazione intraUe quanto l’effetto si realizza, e comunque entro il limite massimo di un anno dalla consegna o spedizione senza che vi sia stata la restituzione dei beni.
In tale momento s