Scade il 31 dicembre 2021 il termine per comunicare al MISE gli investimenti che danno diritto al credito di imposta industria 4.0.
L’adempimento, che ha il solo scopo di consentire il monitoraggio di tali tipologie di investimenti effettuati, non è accompagnato da alcuna sanzione e la sua mancata effettuazione non incide sul diritto al bonus.
Adempimenti similari sono previsti anche per il credito ricerca e sviluppo e per il credito formazione 4.0.
Crediti di imposta in investimenti: i modelli di comunicazione approvati dal MISE
Dopo un comunicato stampa di maggio 2021, nel mese di ottobre il MISE ha emanato tre differenti decreti mediante i quali sono stati approvati i modelli di comunicazione dati relativi agli investimenti effettuati, previsti espressamente dalle seguenti norme:
- art. 1, comma 184 e seguente, della legge n. 160/2019, che ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da destinate alle strutture produttive del Paese, effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021;
- art. 1, commi da 1052 a 106, della legge n. 178/2020 che ha disposto l’applicazione del citato credito anche agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023;
- l’art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e decreto MISE 4 maggio 2018, che ha introdotto il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0;
- art. 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 160/2019, che ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le discipline relative ai predetti crediti d’imposta prevedono che l’obbligo, a carico dei beneficiari, di effettuare una comunicazione al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in questione.
Il MISE ha dunque approvato tre differenti modelli: uno per i due bonus Industria 4.0, uno per il bonus ricerca e uno per il bonus formazione 4.0, i cui termini e modalità di trasmissione sono sostanzialmente similari.
Nel proseguo si farà riferimento prevalentemente al modello per la comunicazione dei bonus industria 4.0.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Composizione del modello
- Modalità di trasmissione
- Termini di trasmissione
- Assenza di sanzioni
- Contenuto del modello
- Appendice: individuazione della dimensione aziendale
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Bonus Industria 4.0: composizione del modello
Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B della stessa legge.
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