L’adempimento, che ha il solo scopo di consentire il monitoraggio di tali tipologie di investimenti effettuati, non è accompagnato da alcuna sanzione e la sua mancata effettuazione non incide sul diritto al bonus.
Adempimenti similari sono previsti anche per il credito ricerca e sviluppo e per il credito formazione 4.0.
Crediti di imposta in investimenti: i modelli di comunicazione approvati dal MISE
Dopo un comunicato stampa di maggio 2021, nel mese di ottobre il MISE ha emanato tre differenti decreti mediante i quali sono stati approvati i modelli di comunicazione dati relativi agli investimenti effettuati, previsti espressamente dalle seguenti norme:
- art. 1, comma 184 e seguente, della legge n. 160/2019, che ha introdotto il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi da destinate alle strutture produttive del Paese, effettuati a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2021;
- art. 1, commi da 1052 a 106, della legge n. 178/2020 che ha disposto l’applicazione del citato credito anche agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 ovvero, a determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023;
- l'art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e decreto MISE 4 maggio 2018, che ha introdotto il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0;
- art. 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 160/2019, che ha introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in innovazione tecnologica e in attività di design e ideazione estetica effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Le discipline relative ai predetti crediti d’imposta prevedono che l’obbligo, a carico dei beneficiari, di effettuare una comunicazione al solo fine di consentire al MISE di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative in questione.
Il MISE ha dunque approvato tre differenti modelli: uno per i due bonus Industria 4.0, uno per il bonus ricerca e uno per il bonus formazione 4.0, i cui termini e modalità di trasmissione sono sostanzialmente similari.
Nel proseguo si farà riferimento prevalentemente al modello per la comunicazione dei bonus industria 4.0.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Composizione del modello
- Modalità di trasmissione
- Termini di trasmissione
- Assenza di sanzioni
- Contenuto del modello
- Appendice: individuazione della dimensione aziendale
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Bonus Industria 4.0: composizione del modello
Il modello è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si avvale del credito d’imposta e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all’allegato B della stessa legge.
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