I compensi che sono percepiti per la carica di sindaco di società, percepiti dal professionista oppure dallo studio associato di cui ne fa parte, riscossi per conto del professionista, non sono soggetti all’IRAP poiché sono riconducibili all’attività di vigilanza e di controllo esercitata dal professionista senza l’apporto dell’autonoma organizzazione riferibile allo studio o all’associazione.
L’Associazione italiana dottori commercialisti, con la Norma di comportamento AIDC n. 215, pubblicata sul sito della stessa associazione nel mese di novembre, afferma che i compensi professionali per la carica di sindaco, componente di Consiglio di amministrazione e dell’organismo di vigilanza non sono soggetti a IRAP.
In base all’art. 2, D.Lgs. 446/97, i redditi derivanti dall’esercizio di un’attività professionale sono imponibili ai fini IRAP, se prodotti dal professionista con l’ausilio di un’autonoma organizzazione.
Afferma la nota dell’associazione che i redditi derivanti dall’esercizio di un’attività professionale sono imponibili ai fini IRAP, ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs n. 446 del 15 dicembre 1997, se prodotti dal professionista con l’ausilio di un’autonoma organizzazione.
In altri termini, l’IRAP per poter trovare applicazione, richiede una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e può colpire solo il reddito prodotto nell’ambito di una sovra struttura organizzativa “esterna” rispetto al singolo, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dai soli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista”.
Professione di commercialista e revisore legale senza autonoma organizzazione
Sull’argomento esiste una considerevole giurisprudenza che non ha un orientamento unanime sulla questione commercialista e attività di sindaco.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17566, del 2 settembre 2016, ha affermato che non paga l’IRAP il comm