La somma percepita a titolo di ristoro della perdita del diritto di proprietà di un immobile, a seguito di transazione, ha natura risarcitoria, con importo non imponibile ai fini Irpef, e quindi va esclusa dalla dichiarazione dei redditi?
Il danneggiato è tenuto a pagare le tasse, sulle somme percepite a titolo di risarcimento?
La risposta a tale quesito è stata fornita da un recente intervento della Cassazione
Imponibilità delle somme percepite a titolo risarcitorio: casi di esclusione
In tema di imposte sui redditi, in base al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”), la somma percepita dal contribuente a titolo risarcitorio è soggetta a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risulti destinata a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile nell’ipotesi in cui esse tenda a riparare un pregiudizio di natura diversa.
Per la somma percepita a titolo risarcitorio, poiché percepita a ristoro della perdita del diritto di proprietà, occorre escludere la rilevanza a fini fiscali.
Quanto alla reale volontà delle parti, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 codice civile e seguenti.
E’ pertanto onere del ricorrente, al fine di far valere la violazione dei richiamati profili, non solo di fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma anche di precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità.
Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione.
Il caso di Cassazione: liquidazione di somma a contribuente quale ristoro della perdita della proprietà di una villa
Ad una contribuente è stata versata la somma di lire 1.250.000.000 in relazione ad un accordo transattivo con una società.
La transazione (giudiziale) ha avuto ad oggetto una villa sita in Cortina.
L’Agenzia delle Entrate ha qualificato l’importo alla stregua di un corrispettivo derivante dall’assunzione di obblighi di “fare, non fare o permettere”, contestandone l’omessa dichiarazione tra i redditi diversi.
I giudici tributari hanno annullato la pretesa erariale.
I giudici di secondo grado hanno confermato la natura risarcitoria della somma anzidetta, poiché percepita a ristoro della perdita del diritto di proprietà sulla villa