Come gestire le prestazioni non fatturate rese dal de cuius?

Prestazioni non fatturate dal de cuius: un’improponibile tesi dell’Agenzia Entrate introduce un obbligo in capo agli eredi che non è previsto da nessuna norma.

Prestazioni non fatturate dal de cuius: il parere del Fisco

Non è raro il caso in cui un contribuente in possesso di partita Iva muoia, lasciando delle residue posizioni creditorie.

Si apre in tal caso, per gli eredi, il problema di sapere come fare per gestire tali posizioni.

In particolare, il problema si pone nel caso in cui per tali crediti non risulti ancora emessa la fattura.

Contravvenendo ad una norma, in particolare l’articolo 35 del Dpr 633/72, che impone la chiusura della partita Iva, l’Agenzia delle entrate afferma che l’erede dovrà chiedere la riapertura della partita Iva e fatturare, a nome dello stesso de cuius, le prestazioni che erano state effettuate.

 

L’obbligo di emettere la fattura si trasferisce agli eredi…

prestazioni non fatturate dal de cuiusAnche la risoluzione n. 34/2019 aveva a suo tempo precisato che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius.

In verità la questione non può obbligatoriamente essere gestita in questo modo, in quanto l’articolo successivo, 35 bis, dispone che:

“Gli obblighi derivanti, a norma del presente decreto, dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorchè i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data.”

Come evidenziato, la lettera della norma non impone un obbligo, bensì una facoltà.

Una soluzione sicuramente migliore, dal punto di vista sistematico, l’aveva proposta proprio il contribuente istante, laddove proponeva di far slittare gli adempimenti in capo ai committenti del de cuius, procedendo dunque, per i soggetti Iva, alla fatturazione in nome e per conto del de cuius, mentre per i soggetti cc.dd. privati, al semplice versamento dell’imposta tramite F24.

L’Agenzia, nella risposta che stiamo commentando, ha invece respinto la soluzione della contribuente.

L’Agenzia, inoltre, ricorda una sentenza della Cassazione a sezioni unite (n. 8059/2016) in cui si afferma che il compenso di una prestazione è imponibile ai fini Iva anche se percepito dopo la cessazione dell’attività.

Invero, ciò non è messo in dubbio dal contribuente istante, il cui quesito verte su “chi” debba porre in essere tali adempimenti, e non già sulla opportunità che tali adempimenti vadano posti in essere.

Non condivisibile, dunque, la tesi dell’Agenzia, che come detto impone agli eredi di riaprire la partita Iva del defunto ed effettuare la fatturazione delle operazioni aperte.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 785 del 19/11/2021.

 

NdR: Potrebbe interessarti anche…

Eredi del professionista deceduto: obbligo di fatturazione e di riapertura della partita IVA

Compensi percepiti dagli eredi del professionista con partiva IVA chiusa 

 

A cura di Danilo Sciuto

Martedì 23 novembre 2021