La sospensione della cartella di pagamento può essere concessa solo se sussistono i due requisiti del fumus boni iuris ossia la fondatezza del ricorso e il periculum in mora ossia che dall’esecuzione dell’atto può derivare un danno grave.
L’interessante principio è contenuto nella recente sentenza della CTR Lazio n. 3437/11/2021 da cui emerge, inoltre, che è inammissibile la richiesta di revoca ordinaria della sentenza ai fini della regolarità della notifica anche se la documentazione è stata fornita dall’agenzia entrate, ente costituito, e non dall’agenzia della riscossione.
Sospensione cartella: ambito giuridico
Come previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorrente, se ricorrono i due presupposti normativi, può chiedere alla competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria.
Il comma 1 di tale norma consente, quindi, al contribuente, qualora dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, di chiedere alla Commissione provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto con is