Il trattamento fiscale delle perdite realizzate da persone fisiche o da società di persone è disciplinato dal TUIR. Nel presente contributo si cercherà in particolare di verificare quale sia il destino delle perdite fiscali nei vari casi possibili.
Perdite fiscali e reddito di impresa
Nel sistema del reddito di impresa, le perdite generate nei vari esercizi (che residuano dopo l’applicazione delle variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi) assumono rilevanza nella determinazione dell’imponibile, consentendo di tenere contro del risultato sfavorevole della gestione a fronte di un’attività economica concretamente esercitata.
Nella cornice di un sistema analitico di determinazione del reddito imponibile, che tendenzialmente tassa il saldo tra i costi e i ricavi dell’esercizio, è infatti necessario riconoscere anche l’“imposta negativa” (generata appunto dalla perdita).
Le perdite fiscali non sono sempre utilizzabili integralmente e senza vincoli, in quanto devono rispettare dei precisi criteri di riportabilità incardinati nell’art. 84 e, per quanto attiene alle operazioni di fusione e scissione, negli artt. 172 e 173, del TUIR.
Ai sensi dell’art. 56, comma 2, del TUIR, il trattamento fiscale delle perdite realizzate da una persona fisica o da una società di persone è disciplinato dall’art. 8 del TUIR.
In base a tale norma possono essere riportate a nuovo le perdite davanti dall’esercizio di impresa, ad eccezione di quelle delle cd. imprese minori di cui all’art. 66 del TUIR.
Le perdite fiscali possono essere riportate in dichiarazione e anche fatte valere in sede di accertamento, a riduzione dei maggiori imponibili accertati dall’Agenzia delle Entrate ai fini IRES/IRPEF.
Perdite di società di persone: previsioni generali
Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’art. 84 del TUIR, per i soggetti IRES:
- la perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti;
- la perdita è diminuita dei proventi esenti dall’imposta diversi da quelli di cui all’ 87 (partecipazioni “pex”), per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell’art. 109, comma 5;
- la differenza potrà comunque essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l’imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, ed eccedenze IRES;
- le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di cos