La cessione del marchio da parte di un privato non è operazione fiscalmente identificata e quindi trattata. Ci sono elementi per suggerire una ipotesi di esclusione, come anche confermato da qualche Commissione Tributaria.
L’Agenzia delle Entrate è invece per la tassabilità. La Cassazione non si è ancora pronunciata.
Cessione del marchio: aspetti generali
Per marchio si intende quel segno distintivo che ha lo scopo di contraddistinguere tra loro tutti i prodotti ed i servizi messi in commercio nel territorio dello Stato.
Si tratta di un bene immateriale che gode di una protezione (art. 2569 codice civile).
Può essere trasferito sia a titolo definitivo, tramite cessione, sia a titolo temporaneo, tramite licenza d’uso (art. 2573 codice civile).
La cessione è ora svincolata dalla eventuale cessione dell’ azienda , e quindi il marchio è trasferibile al di fuori della stessa, anche da parte di privati.
Come ha recentemente sentenziato la Commissione Tributaria Regionale Lombardia n, 2123 del 7 giugno 2021, in riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como, la cessione da parte di un privato di un marchio non è tassabile:
“in ambito fiscale equiparare il marchio alle opere di ingegno rappresenta il frutto di una interpretazione analogica che, nel diritto tributario, non è consentita quando l’operazione ermeneutica investe il presupposto dell’imposta.
A tale conclusione è pervenuta la CTR lombarda, pronunciandosi sull’appello proposto dal contribuente volto a contestare le conclusioni della CTP, secondo la quale “il marchio oggetto di cessione costituisce opera di ingegno”.
I giudici di appello hanno, invece, ritenuto tale conclusione non condivisibile poiché il marchio, come la ditta e l’insegna, è un segno distintivo che gode di una sua tutela in quanto ha la funzione di distinguere prodotti o servizi di un’impresa.
Nel caso di specie la CTR ha, pertanto, ritenuto errata la qualificazione del corrispettivo della vendita del marchio in termini di reddito da lavoro autonomo, come avviene, per i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno (53, comma 2, lettera b del TUIR).”
Questa è la più recente sentenza nota, sul tema.
Analizziamo qui di seguito l’aspetto fiscale relativamente ad una cessione di marchio effettuata da un privato.
Aspetti fiscali della cessione del marchio
Disposizioni ante T.U.I.R.
L’art. 49 del D.P.R. n. 597/1973 specificatamente comprendeva tra i redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell’ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice”.
L’espressione “utilizzazione economica” era solitamente intesa come utilizzo tramite cessione o concessione in uso di beni immateriali.
Quindi concessione in uso o cessione, equivalenti a questi fini.