È nullo l’avviso di accertamento impugnato, per non avere l’ufficio valutato le ragioni fatte valere dal contribuente con memoria regolarmente depositata entro il termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del pvc, posto a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato?
Sussiste l’obbligo per l’ufficio di menzionare tali valutazioni nell’atto di accertamento?
A tali interrogativi ha dato una criticabile e non condivisibile risposta un recente intervento del giudice di legittimità.
Nullità dell’avviso di accertamento: principio
In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ex art. 12 comma 7 della legge n. 212 del 2000; invero la nullità di un avviso di accertamento consegue solo alle irregolarità per le quali detta sanzione sia espressamente[1] prevista dalla legge, il che non è dato rinvenire nella specie.
Detta nullità può farsi conseguire solo ad irregolarità da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie [2] riconosciute al contribuente di così grave entità da impedire la produzione di ogni effetto per il contribuente [3], ma neanche tale ipotesi è rinvenibile nella specie.
Va inoltre ritenuto che l’amministrazione finanziaria ha certamente l’obbligo di valutare le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica di un pvc, ma non ha l’obbligo di esplicitare dette valutazioni nell’atto impositivo, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
Solo nell’ipotesi in cui il fisco abbia espressamente ammesso di non avere valutato le memorie presentate dal contribuente il contribuente può censurare l’avviso di accertamento per difetto di motivazione ; al contrario, il contribuente non può censurare l’avviso di accertamento per difetto di motivazione qualora l’amministrazione finanziaria abbia dichiarato di avere valutato le osservazioni formulate dal contribuente in sede di notifica del pvc ma non espliciti dette valutazioni nell’atto impugnato.
Tale assunto è stato statuito da una recente ordinanza di Cassazione. [4]
Le conclusioni precedenti della Cassazione
La Corte di Cassazione, con la precedente ordinanza del 15 novembre 2018, n. 29487, aveva configurato l’ obbligo a carico dell’Amministrazione Finanziaria, che si pone a tutela del contribuente di valutare, in sede endoprocedimentale, le memorie difensive al pvc depositate dal contribuente nel termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 (c.d. “Statuto dei diritti del contribuente”) e aveva precisato che l’omissione di tale valutazione , espressamente ammesso dal fisco, porta inevitabilmente alla nullità dell’atto impositivo successivamente emesso.
Secondo tale intervento il comma 7 dell’art. 12 della l. n. 212/2000.prevede, nello specifico, che:
“nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Orbene, secondo gli Ermellini dal raffronto tra la prima e la seconda parte del citato comma si evince che all’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di “valutare” le osservazioni presentate dal contribuente ai sensi dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità (sentenza n. 3583/2016).
Tanto poiché:
“la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diri