Le sanzioni tributarie amministrative, come è noto, possono essere piuttosto pesanti e, quando associate ad un accertamento con recupero di maggiori imposte, la loro determinazione può essere abbastanza complessa (dovendo considerare più periodi di imposta, più imposte, e la sovrapposizione tra violazioni diverse in relazione allo stesso comportamento del contribuente).
In presenza di più sanzioni astrattamente applicabili, cioè in caso di concorso di violazioni e continuazione, opera il sistema del cumulo giuridico, finalizzato alla determinazione di una sanzione unica complessiva proporzionata alle violazioni commesse ma inferiore alla semplice sommatoria delle singole sanzioni. Approfondiamo…
Cumulo giuridico delle sanzioni tributarie
Sanzioni ordinarie
Le sanzioni maggiormente ricorrenti nell’ambito dell’attività di accertamento sono quelle che si ricollegano alle violazioni “dichiarative”, cioè alla “sottodichiarazione” di imponibile rispetto a quanto dovuto secondo il fisco, o anche alla “non dichiarazione” di imponibile prodotto ma non “manifestato” dai contribuenti.
Il D.Lgs. 24.09.2015, n. 158, ha rimodulato in particolare la sanzione per dichiarazione infedele (ai fini IRPEF-IRES-IRAP-IVA), abbassandola dal 100% – 200% al 90% – 180% della maggiore imposta accertata.
La riduzione delle sanzioni vige dal 1° gennaio 2016.
La sanzione da dichiarazione infedele viene aumentata della metà (minimo edittale = 135%) se la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Al di fuori delle ipotesi menzionate, la sanzione da dichiarazione infedele è ridotta di 1/3 (minimo edittale = 60%) quando la maggiore imposta o il minor credito sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati, e comunque a 30.000 euro.
È rimasto fermo l’incremento, già precedentemente previsto, di 1/3 (minimo edittale = 120%) per l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero, con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
Quanto all’omessa dichiarazione, la riforma ha confermato la sanzione base prevista per l’omessa dichiarazione, dal 120% al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.
Se non sono dovute imposte, la sanzione continua ad essere fissa, da 250 a 1.000 euro.
Se la dichiarazione viene presentata entro il termine per l’invio di quella per l’anno successivo e comunque anteriormente all’inizio di un controllo fiscale, la sanzione viene dimezzata, riducendosi al 60% e al 120% delle imposte, con un minimo di 200 euro.
Se non sono dovute imposte la sanzione è anche in tale ipotesi fissa, da 150, a 500 euro.
Le sanzioni applicabili quando non sono dovute