Dedichiamo questo intervento alle diverse tipologie di contributi previsti per le zone svantaggiate del Sud Italia. Analizziamo pertanto: quali sono le agevolazioni concedibili, i soggetti ammessi, il caso di agevolazioni a soggetti co-proponenti, i termini di presentazione delle domande di accesso…
Contributi a fondo perduto per il Sud Italia: i precedenti legislativi
La Legge finanziaria 2007 (Art. 1, comma 845, L. 27 dicembre 2006, n. 296) ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Supportato da questa disposizione di legge, il Ministro dello sviluppo economico, con Decreto del 30 ottobre 2019 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 2019, n. 297), è intervenuto introducendo finanziamenti agevolati nei confronti delle imprese del Sud Italia e in particolare delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia («Regioni meno sviluppate», come precisa l’art. 1, dello stesso D.M. 30 ottobre 2019, che, di seguito, chiamo “Decreto”), al fine di favorirle nella “transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare con l’adozione di soluzioni in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile”.
In sostanza, ha inteso irrobustire la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nei territori delle predette regioni, disciplinando:
“i termini, le modalità e le procedure per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0”.
L’obiettivo non nascosto è quello di promuovere una crescita economica sostenibile che consenta la creazione di nuovi posti di lavoro.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti, ammontanti in € 265.000.000,00, sono state rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi (Art. 3, comma 2, del Decreto), ognuno dei quali assorbe un ammontare di € 132.500.000,00.
Orbene, con decreto direttoriale 30 luglio 2020, è stata stabilita, con decorrenza 31 luglio 2020, la chiusura del primo sportello, in quanto le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni sono state esaurite.
Quindi, il Decreto direttoriale del 26 marzo 2021, in base all’art. 8, comma 2, del precedente Decreto, ha disposto i termini di apertura del secondo dei due sportelli agevolativi di cui sopra, come si va ad accertare di seguito.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Le agevolazioni concedibili
- Soggetti ammessi alle agevolazioni
- Agevolazioni a soggetti co-proponenti
- Termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni
- Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria
- Allegato A – Categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese
- Allegato B – Accertamento della capacità, in capo al soggetto richiedente, di restituire il finanziamento agevolato
- Allegato C – Indicatori per valutare le caratteristiche dell’impresa
- Allegato D – Indicatori per valutare la qualità della proposta dell’impresa
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Le agevolazioni concedibili
L’art. 7, del Decreto concede delle agevolazioni, nella forma del contributo in conto impianti e di finanziamenti agevolati nella misura del 75% di talune spese ammissibili, come segue:
- per le imprese di micro e piccola dimensione (per la loro individuazione, si veda l’Allegato A), un contributo in conto impianti in ragione del 35% ed un finanziamento agevolato in misura del 40%;
- per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti in ragione del 25% e un finanziamento agevolato in misura del 50%.
Il finanziamento è agevolato in quanto:
- deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi, a partire dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, in base ad un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, con scadenza 31 maggio e 30 novembre di ogni anno, in un periodo di tempo non superiore a 7 anni.
Qualora la predetta data di erogazione dell’ultima quota a saldo rientri nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva;
- non è accompagnato da particolari forme di garanzia.
Tuttavia, i crediti scaturenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono assistiti da privilegio (Art. 24, comma 33, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).
I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento accolto alle agevolazioni, mediante risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, senza alcun tip