Si applica l’IVA sulle somme erogate in attuazione di un accordo transattivo

Si applica l’IVA sulle somme pattuite a totale saldo, stralcio e definizione delle ragioni di controversia e al solo fine di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle opposte ragioni.

Le somme dovute sulla base della transazione intervenuta tra le parti sono soggette ad Iva.

In particolare, in un caso esaminato dall’Agenzia delle entrate, il pagamento di una somma a tale titolo, per effetto dell’accordo transattivo, costituisce il corrispettivo dovuto dalle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) per la prestazione di lavori di costruzione resi dalla società istante che, in qualità di concessionario, ha stipulato quattro contratti per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione di altrettante strutture ospedaliere con alcune AUSL.

 

IVA su somme erogate in attuazione di accordo transattivo: la questione

Nel caso di specie, le AUSL hanno avanzato pretese a carattere risarcitorio effettuando alcune trattenute dai compensi erogati a titolo di penale per il ristoro di danni subiti sia nella fase di costruzione, sia di gestione delle strutture.

La società istante ha quindi successivamente avviato delle azioni giudiziarie nei confronti delle rispettive AUSL per richiedere la corresponsione di somme ritenute dovute.

Dopo l’instaurazione dei giudizi, la società e le AUSL hanno instaurato un procedimento di mediazione di fronte ad un organismo di Conciliazione con la stipula di un accordo per la complessiva definizione delle controversie insorte.

Dal testo degli accordi transattivi intercorsi tra le parti, si ricava che le somme sono state pattuite a totale saldo, stralcio e definizione delle ragioni di controversia e al solo fine di porre fine alla lite e senza riconoscimento alcuno delle opposte ragioni.

Il dubbio della società contribuente

In tale contesto, l’istante ha chiesto all’Agenzia entrate il trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette applicabile ad un accordo transattivo che preveda, senza alcun riconoscimento delle pretese della controparte, la corresponsione di somme di denaro a tacitazione di tutte le liti insorte in precedenza.

In particolare, chiede di conoscere se a tale accordo transattivo si applichi l’Iva ovvero l’imposta di registro.

 

Il parere delle Entrate in merito all’accordo transattivo

Con riferimento alla somma derivante dall’accordo transattivo che l’AUSL riconosce alla società istante a tacitazione e stralcio di tutte le domande proposte nel Giudizio, l’Agenzia ritiene integrato il requisito oggettivo per l’applicazione dell’Iva sussistendo il sinallagma tra l’assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da parte dell’istante e l’erogazione di una somma di denaro da parte dell’AUSL prevista a fronte della assunzione di tale obbligo.

Inoltre, tale sinallagma sussiste anche riguardo al pagamento della somma contrattuale con la rinuncia integrale dell’applicazione di una penale che si intende non dovuta, costituendo tale somma la rata di saldo dei lavori di costruzione dell’ Ospedale effettuati dall’istante.

Il pagamento di tale somma per effetto dell’accordo transattivo costituisce, pertanto, il corrispettivo dovuto dall’AUSL per la prestazione di servizi (lavori di costruzione) resa dall’istante.

Dunque, conclude l’Agenzia, le somme dovute sulla base della transazione intervenuta tra le parti sono soggette ad Iva.

Questo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 179 del 16 marzo 2021.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Mercoledì 17 Marzo 2021

 

Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico