I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono, di regola, tassati su “base mondiale” in relazione a tutti i redditi prodotti, sia in Italia che all’estero. Nel caso di un residente fiscale italiano che presta la propria attività lavorativa in uno Stato il cui accordo per evitare le doppie imposizioni stipulato con l’Italia preveda, per quella categoria di reddito, la tassazione concorrente, si avrà una prima tassazione dello Stato di produzione del reddito e una tassazione definitiva nello Stato di residenza dell’impresa (Italia).
In questo approfondimento vediamo come viene calcolato e gestito il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero in base alle regole previste dal TUIR
Foreign tax credit: premessa
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono, di regola, tassati su “base mondiale” in relazione a tutti i redditi prodotti, sia in Italia che all’estero (c.d. “world-wide taxation principle”), al contrario di quanto accade per i soggetti non residenti, che sono assoggettati a tassazione limitatamente ai redditi prodotti in Italia, i soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione diretta anche sui redditi prodotti all’estero.
Nel caso di un residente fiscale italiano che presta la propria attività lavorativa in uno Stato il cui accordo per evitare le doppie imposizioni stipulato con l’Italia preveda, per quella categoria di reddito, la tassazione concorrente, si avrà una prima tassazione dello Stato di produzione del reddito e una tassazione definitiva nello Stato di residenza dell’impresa (Italia).
Il regime della tassazione concorrente è rappresentativo della doppia imposizione fiscale sui redditi prodotti in altro Stato estero da un contribuente residente nello Stato (Italia) mitigata dal foreign tax credit ed è previsto in quasi tutti gli accordi convenzionali stipulati con l’Italia mentre la tassazione esclusiva rappresenta un’eccezione nel sistema convenzionale internazionale.
Il citato credito d’imposta ex art. 165 del TUIR ha lo scopo di eliminare (o quantomeno limitare) la doppia tassazione che potrebbe generarsi sullo stesso reddito in caso di tassazione concorrente, quando lo stesso sia assoggettato ad imposizione sia nello Stato estero (Stato della fonte) che in Italia (Stato della residenza).
Il foreign tax credit può essere richiesto da tutti i soggetti IRES (comprese le stabili organizzazioni di soggetti esteri) e soggetti IRPEF, per il richiamo espresso operato dall’art. 11, comma 4 del TUIR.
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Determinazione del credito di imposta
Con il metodo del credito d’imposta, infatti, quando l’imposta estera, rispetto a quella dovuta in Italia (Paese di residenza del contribuente) è:
- inferiore, occorre versare all’Erario italiano la differenza;
- superiore, non si dà luogo a “restituzione” dell’eccedenza, in quant