Quante volte nella nostra professione abbiamo analizzato la disciplina di una società semplice e quante volte ci è stato chiesto di valutarne i riflessi tributari? La trasformazione da società commerciale in società semplice può essere la soluzione a particolari esigenze…
Quante volte nella nostra professione abbiamo analizzato la disciplina di una società semplice e quante volte ci è stato chiesto di valutarne i riflessi tributari?
E ancora: se la trasformazione dal “mondo commerciale” in società semplice potesse essere la soluzione a particolari esigenze dei nostri clienti.
La trasformazione è un’operazione il cui oggetto è rappresentato dal cambiamento della forma giuridica di una società pur rimanendo invariati gli aspetti sostanziali quali l’attività, il soggetto economico, i rapporti con i terzi in cui il soggetto trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, del soggetto che ha effettuato la trasformazione.
Trasformazione societaria: inquadramento civilistico e tributario
Il Codice civile distingue due categorie di trasformazione societaria:
- trasformazione omogenea – la trasformazione avviene nell’ambito delle società.
Quindi possiamo avere trasformazioni omogenee progressive (da società di persone a società di capitali), e trasformazioni omogenee regressive (da società di capitali a società di persone);
- trasformazione eterogenea – la trasformazione avviene attraverso la mutazione tra un ente non societario (consorzi, associazioni riconosciute, fondazioni, società consortili) ad un ente societario e viceversa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (sentenze nn. 4270/1999 e 10254/2000) la trasformazione di una società da uno ad altro dei tipi previsti dalla legge, ancorché dotato di personalità giuridica, non determina l’estinzione di un soggetto ma si configura come una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale non incide sui rapporti sostanziali e processuali che ad esso fanno capo.
Sul piano civilistico, infatti, la trasformazione di società commerciale in società semplice si inquadra negli artt. 2500-ter o 2500-sexies del Codice civile e si configura come una normale operazione di trasformazione di società di persone o di società di capitali).
Sul piano fiscale la trasformazione in società semplice, ai soli fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, può dar luogo a una fattispecie realizzativa al pari di una assegnazione (a titolo oneroso) al contrario da ciò che avviene nelle altre trasformazioni di società di persone o di società di capitali caratterizzate dal principio di neutralità nelle imposte dirette (art 170 del TUIR) oltre che risultare fuori campo IVA (art. 2, comma 3, lett. f) del D.P.R. 633/1972).
Nel mondo tributario, quindi, questo passaggio da una veste giuridica all’altra (la trasformazione di società commerciale in società semplice) implica il passaggio da un regime fiscale (reddito d’impresa) a un altro (redditi fondiari e dei reddit