Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, che ha apportato rilevanti modifiche alla materia relativa alla revisione e controllo delle società a responsabilità limitata, sono stati introdotti nuovi limiti dimensionali cui è collegato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore.
Molte SRL si sono trovate davanti all’obbligo di nominare l’organo di controllo o revisore; adempimento che è stato oggetto di numerose proroghe.
Tale situazione ha portato ad una serie di problematiche che andiamo a vedere di seguito.
La nomina dell’organo di controllo nelle srl
Come noto per la nomina dell’organo di controllo nelle srl il primo comma dell’art. 2477 codice civile declina il compito a facoltà dei soci, chiarendo che l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o, in alternativa di un revisore legale chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite dall’ordinamento.
Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo componente (c.d. sindaco unico).
Per quanto attiene al cosiddetto assetto obbligatorio dei controlli, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 379 del Codice della crisi e dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019, il secondo comma dell’art. 2477 c.c. prevede attualmente che la nomina