Ad oggi è ancora valida la normativa europea che, con direttiva del 2018, e a far data dall’1/1/2020, ha regolamentato le cessioni di beni intra UE in call off stock. La normativa resta tuttavia priva di istruzioni operative quanto ad alcuni aspetti sostanziali tra cui la tenuta del registro e la presentazione del modello intrastat. Approfondiamo con alcuni esempi la materia…
Call Off Stock: normativa senza istruzioni

Ma ad oggi ancora non ci sono istruzioni operative sugli adempimenti da effettuare in relazione alle cessioni di beni in ambito di un in regime di call-off stock (o consignment stock, analogo al contratto estimatorio).
Vero è che il regime fiscale, ora espressamente disciplinato dal neo introdotto articolo 17-bis, Direttiva 2006/112/Ce, era già stato delineato in via interpretativa già da tempo dalla nostra amministrazione finanziaria.
Ma è vero anche che alcuni aspetti – procedurali, se non altro – vanno precisati, come quelli relativi alla tenuta del registro e alla presentazione dei modelli intrastat.
Come affermato dalla Rm 235/E/1996, trattandosi di cessione con effetti traslativi differiti (articolo 39, Dl 331/1993), il passaggio della proprietà verso l’acquirente avviene all’atto del prelievo dei beni dal deposito ad opera di quest’ultimo.
Quindi, è solo in relazione a tale momento che il fornitore nazionale provvederà ad emettere fattura non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), Dl 331/1993 e a presentare il modello INTRA 1-bis.
Specularmente, nel caso in cui l’acquirente fosse italiano (Rm 44/E/2000) solo all’atto del prelievo dal deposito (che deve essere nella sua piena disponibilità, ancorché gestito da terzi) andrà presentato il modello INTRA 2-bis.
La movimentazione intracomunitaria dei beni in esecuzione dell’accordo di consignme


