La Cassazione si è espressa più e più volte sul tema degli atti privi di una data certa e sulla loro opponibilità al Fisco in sede di verifica o contenzioso. Approfondiamo la giurisprudenza in materia, a partire da una recente ordinanza dell’ottobre 2020.
Atti privi di data certa
Con avviso di accertamento l’Ufficio finanziario aveva proceduto nei confronti di una società a responsabilità limitata per l’anno d’imposta 2004, contestando – tra l’altro – l’illegittima detrazione di costi per carburante ed il costo relativo ad un’autovettura Lamborghini, ritenuto non inerente.
A fronte della vittoria in primo e secondo grado del contribuente, l’Ufficio proponeva ricorso per Cassazione, basando la censura della sentenza regionale su cinque motivi di ricorso, tra cui l’affidamento dei giudici pugliesi ad un documento privo di data certa per riconoscere l’uso aziendale della suddetta autovettura.
Con Ordinanza n. 22045 del 13.10.2020, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ha avuto cura di ribadire a tutti gli operatori che “gli atti privi di data certa non sono opponibili al fisco, come è desumibile anche dall’art. 2704 c.c.”.
Nel caso di specie, non era stato prodotto dalla società alcun mezzo di prova idoneo a desumere la certezza della data del documento prodotto. Di conseguenza, aveva errato il giudice di seconde cure a fondare il proprio convincimento su documenti privi di data certa, non motivando compiutamente “sulle ragioni per cui ha escluso che il mezzo fosse adibito ad uso privato”.
Per questo motivo, la sentenza di appello andava cassata con rinvio alla Commissione regionale che si sarebbe espressa anche sulle spese di giudizio.
Brevi riflessioni
La problematica oggi in esame è frequentemente discussa negli Uffici finanziari, quando a seguito di un invito ex art. 32 DPR n. 600/1973 ovvero di un’attività istruttoria esterna viene chiesto ai contribuenti di documentare le proprie scelte contabili/fiscali.
La produzione di un documento privo di data certa, infatti, essendo sprovvisto di adeguati crismi di ufficialità, può ingenerare delle perplessità in merito al suo momento genetico, minando di conseguenza la sua effettiva forza probatoria.
A sostegno della non opponibilità di questo tipo di documentazione, gli Uffici fanno riferimento al principio cristallizzato nell’art. 2704 c.c. secondo cui “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione […] non è certa […] e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici […] o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento […].”.
Tesi ampiamente condivisa anche dal Collegio di legittimità secondo cui l’Agenzia delle Entrate – in quanto terzo – è pienamente legittimata a disconoscere ex art. 2704 c.c. gli effetti delle scritture private opposte per difetto di data certa (Cass. civ. 26360/2006; Cass. civ. n. 2402/2000; cfr. anche Cass. civ. n. 3404/20