Il giudice può ordinare la produzione di un documento quando vi sono già elementi indiziari dei fatti che il documento dovrebbe provare, in una situazione in cui l’ordine di produzione non allarga l’oggetto del giudizio, ma resta sempre nel perimetro delimitato dalle parti. Qualora quindi nel giudizio siano già presenti indizi sugli stessi fatti che una parte intende provare, allora, l’ordine di integrazione probatoria del Pvc da parte del giudice di merito è possibile, a maggior ragione se il processo verbale sia già conosciuto dal contribuente, perché in tal caso l’ordine del giudice non introduce nel processo alcun elemento nuovo. Approfondiamo…
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16476/2020, ha chiarito rilevanti profili in tema di poteri istruttori delle Commissioni Tributarie.
Poteri istruttori delle Commissioni Tributarie: il caso di tribunale
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento con cui, sulla base di un precedente processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e notificato alla stessa società, che, in risposta ad esso, aveva prodotto memoria difensiva di cui l’ufficio affermava di avere tenuto conto nell’emissione dell’avviso, erano stati rilevati maggiori redditi a carico della stessa società.
L’Amministrazione finanziaria deduce tra le altre che la società aveva impugnato l’avviso proponendo varie eccezioni processuali e contestando il merito, e che tardivamente, solo prima dell’udienza di trattazione di merito, aveva eccepito il difetto di prova della pretesa erariale per mancata allegazione del processo verbale di constatazione.
In quella sede, la Commissione Tributaria Provinciale, in risposta a tale eccezione, ordinava la produzione di tale documento, e la società contestava tale ordinanza, ritenendola contraria all’art. 7 del Dlgs n. 546 del 1992, in particolare a seguito dell’intervenuta abrogazione legislativa del comma 3 della suddetta norma sui poteri istruttori di ufficio.
Il giudice di primo grado respingeva il ricorso e la società proponeva appello, riproponendo varie questioni, tra cui la legittimità dell’ordinanza di acquisizione del processo verbale ed il difetto di prova per mancata produzione originaria dello stesso.
La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello, dichiarava illegittimo l’avviso impugnato.
L’Agenzia delle Entrate impugnava quindi tale sentenza e deduceva, per quanto qui di interesse, la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 21, comma 1, 24, comma 2, e 57, comma 1, del Dlgs 546 del 19