In relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, per quanto riguarda le imposte liquidate in base alla dichiarazione, è prevista la possibilità dell’esonero, per taluni soggetti, dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata di acconto IRAP dovuto per il 2020.
E’ consentito, inoltre, per la generalità dei contribuenti, di adottare il metodo c.d. previsionale per la determinazione degli acconti dovuti per il 2020 a titolo, tra l’altro, di IRES e IRAP facendo a tal fine affidamento su un sensibile margine di tolleranza.
Assonime fornisce con un proprio documento un’importante analisi che con il presente commento si analizza, con riferimento all’IRAP.
Assonime e i chiarimenti in tema IRAP: premessa
La circolare n. 12, del 24 giugno 2020, di ASSONIME – Associazione fra le società italiane per azioni – dal titolo “IRES e IRAP – Modalità e termini di versamento del saldo relativo al 2019 e degli acconti dovuti per il 2020” analizza le principali novità relative ai termini e alle modalità di versamento del saldo IRES e IRAP del periodo d’imposta 2019 e degli acconti IRES e IRAP dovuti per il periodo d’imposta 2020.
Va, infatti, rilevato che a seguito delle gravi ripercussioni che la situazione generata dalla pandemia Covid 19 ha sulla liquidità delle imprese, il legislatore è intervenuto con diversi provvedimenti d’urgenza in tema di versamenti di tributi e contributi che rispondono all’esigenza di ridurre in questa fase il fabbisogno finanziario delle imprese.
Con il presente commento si focalizza l’attenzione sugli aspetti relativi al versamento dell’IRAP.
Versamento saldo IRAP 2019 e acconto 2020: cosa prevede il decreto “Rilancio”
L’articolo 24, del decreto legge 34/2020, cd. decreto Rilancio, dispone che le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non siano tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate.
In particolare, ai sensi del comma 1, non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo d’imposta 2019.
Non è, inoltre, dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’IRAP relativa al periodo di imposta 2020, nella misura del 40% prevista dall’articolo 17, comma 3, del D.P.R. n. 435 del 2001, ovvero pari al 50% per i soggetti di cui:
- al comma 3: soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dalla normativa vigente;
- al comma 4: soggetti che partecipano a determinate categorie di società, associazioni e imprese,
dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34 del 2019 (richiamato dall’articolo 58 del decreto-legge n. 124 del 2019 citato dalla disposizione).
L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
Beneficiari: le limitazioni
Il comma 2, del citato art. 24, delimita la platea dei beneficiari, precisando che la disposizione di cui al comma 1, si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 dati da:
- corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi