L’emergenza da Covid-19 ha coinvolto tutti a partire da marzo 2020. Ciò nonostante, nel redigere il bilancio al 31/12/2019, non si può prescindere dagli effetti indotti da tale periodo di crisi.
In questo contributo analizziamo gli effetti che, dall’emergenza, sono intervenuti sulle varie fasi che portano dalla redazione all’approvazione del Bilancio 2019.
Bilancio 2019 e emergenza da Covid 19: premessa
Nonostante l’esplosione dell’emergenza dell’epidemia da Covid 19 sia avvenuta a marzo 2020, nella redazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 è necessario tenere conto di tale avvenimento.
Le conseguenze dovute all’emergenza non influenzeranno i dati contabili esposti nello stato patrimoniale e nel conto economico ma bisognerà tenere conto dell’evento nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.
Con la proroga, inoltre, dell’approvazione del bilancio prevista dall’art. 106 comma 1 D.L. 18/2020 più risulta differito tale termine più risulterà influenzata la redazione del bilancio.
Proroga dell’approvazione del bilancio 2019
L’art. 106 comma 1 del D.L. 18/2020 dispone espressamente che:
“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
In sostanza viene stabilito un termine unico a fine giugno per approvare i bilanci al 31 dicembre 2019. I 180 giorni dalla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2019 corrispondono al 28 giugno (tra l’altro si evidenzia che cade di domenica).
Termine per approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2019: 28 giugno (cade di domenica)
L’allungamento del termine per l’approvazione del bilancio 2019 obbliga gli amministratori a dover considerare un più ampio perimetro temporale per “inserire” nel bilancio 2019 l’informativa sugli effetti derivanti dai fatti verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio.
Fatti avvenuti dopo la chiusura del bilancio
Ai sensi dell’art. 2427 comma 1, n. 22-quater, codice civile nel bilancio 2019 bisogna tenere conto dei “fatti di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio”.
La pandemia da Covid 19 si è diffusa, producendo i relativi effetti, proprio nel periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di approvazione del bilancio, rientrando in tale fattispecie.
Secondo la Fnc (Fondazione Nazionale Commercialisti) nel contributo redatto assieme a Sidrea e pubblicato in data 20 aprile:
- l’insorgere dell’emergenza sanitaria è un fatto manifestatosi successivamente al 31 dicembre 2019, e non si sono avuti effetti economici rilevanti a essa riconducibili sino al mese di marzo del 2020;
- è possibile escludere, per il bilancio 2019, interventi sui valori di bilancio per tenere conto degli effetti economici, finanziari e patrimoniali per ragioni derivanti dall’emergenza manifestatasi nei primi mesi del 2020, considerata la loro non pertinenza sotto il profilo della competenza economica e tenuto conto, peraltro, delle significative incertezze gravanti sugli stessi.
L’emergenza epidemica da Covid-19 configura, in sostanza, un evento di competenza dell’esercizio 2020 e, come tale, non produce effetti sui valori dei bilanci dell’esercizio 2019 come previsto dall’OIC 29, cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, paragrafi 59-67.
Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni
Tale comportamento contabile di natura generale resta valido anche con riferimento al calcolo delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni. In tal caso, potrebbero, infatti, emergere dubbi in merito al calcolo del “valore recuperabile”, inteso dall’OIC 9 Svalutazioni per perdit