Rimane fissato al 30 giugno 2020 il termine per adempiere, da parte di soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa del bilancio, all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2019.
I vari provvedimenti emanati in questi mesi in materia di misure per combattere le conseguenze dell’epidemia da COVID-19 non hanno, infatti, minimamente interessato la disciplina in questione, che quindi si applica nello stesso termine ordinario previsto dalla disciplina. Vediamola dunque nel dettaglio.
I soggetti obbligati all’informativa sulle agevolazioni ricevute nel 2019
Il comma 125 della legge n. 124/2017 ha imposto l’obbligo di rendere informativa circa le agevolazioni ricevute da pubbliche amministrazioni nel corso dell’anno precedente.
I soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
- le associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- le associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs. n.206/2005;
- associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo, va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente:
- un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un’attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori ex art. 2195 ma tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese; si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tuttavia, l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2020, termine previsto per adempiere all’obbligo di informativa relativo al 2019 da parte dei soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa, impone di verificare se sono soggetti all’obbligo anche coloro che esercitano attività diverse da quelle indicate nell’art. 2195 del codice civile.
Il dubbio riguarda, ad esempio, le attività professionali svolte nella forma di società commerciale; sotto questo profilo, infatti, il riferimento all’art. 2195 del codice civile non sembrerebbe essere idoneo a ricomprendere tale attività nel novero di quelle soggette all’obbligo.
In situazioni similari, però, si ritiene che si debba comunque fare riferimento al concetto di “impresa”, il che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.
I soggetti esclusi
L’esplicito riferimento alle attività dell’art. 2195 c.c. consente di escludere dagli obblighi di informativa i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, non in forma di impre