In caso di diniego di rimborso fiscale richiesto dal contribuente ci sono strumenti di tutela?
In questo articolo analizziamo un recente caso di giurisprudenza che tratta del diniego di rimborso IVA contestato dal contribuente: illustriamo i principali principi stabiliti dalla Cassazione sul tema.
Diniego di rimborso del credito: il parere della Cassazione
Una società, proprietaria di un complesso immobiliare adibito a discoteca, proponeva ricorso avverso un provvedimento di diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 2012, pari ad € 117.290,00, maturato a seguito di lavori di ristrutturazioni, effettuati a causa di un incendio doloso che aveva gravemente danneggiato la struttura nel 2008, causando altresì delle perdite negli anni 2010, 2011 e 2012 (Ordinanza n. 5827 del 03/03/2020).
L’Ufficio aveva motivato il proprio rigetto fondandolo “su un duplice ordine di ragioni e cioè “Divieto di utilizzo del credito IVA, società di comodo ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 30,” e “Divieto di rimborsabilità del credito IVA, società in perdita sistematica nel 2013””[1].
La commissione di primo grado, condividendo le ragioni della parte attrice, accoglieva il ricorso “riconoscendo come la contribuente si fosse trovata in una situazione oggettiva e straordinaria, indipendente dalla sua volontà, tale da impedire sia il conseguimento di ricavi che l’effettuazione di operazioni attive IVA”.
Seguiva appello dell’Ufficio che, pur concordando sull’eccezionalità degli accadimenti subiti dalla parte, metteva – tuttavia – in evidenza che la società non aveva superato il test di operatività, elemento che osta al riconoscimento del diritto al rimborso.
Tali valutazioni non venivano condivise, però, dai giudici regionali perugini, i quali – ritenendo che la base motivazione del diniego fosse stata ampliata “con una memoria illustrativa successiva alla costituzione in giudizio dell’ufficio” – finivano per rigettare l’appello dell’Ufficio unitamente a quello incidentale della parte, proposto per la compensazione delle spese processuali.
Con l’ordinanza in esame la Suprema Corte ha accolto il ricorso del fisco, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale in diversa composizione.
Il ragionamento dell’organo di nomofilachia si sviluppa in due parti.
Innanzitutto, i giudici hanno avuto cura di delineare la posizione giuridica che il contribuente assume nel momento in cui richiede un rimborso all’Ufficio, mettendo in evidenza a tutti gli operatori che:
“il rimborso d’imposta dà origine ad un rapporto giuridico nel quale è il contribuente a rivestire il ruolo attivo assumendo nei confronti dell’Erario la posizione di creditore di una determinata somma di danaro, per il fatto di avergliela in precedenza versata, e, dunque di attore sostanziale con ogni ovvia ricaduta sul piano dell’onere probatorio”.
Una volta chiarita tale condizione, i giudici ne hanno dedotto “a cascata” che:
“In un rapporto siffatto, non può attribuirsi alla motivazione del provvedimento carattere di necessaria esaustività, giacché in tale rapporto l’ufficio assume il ruolo passivo di chi “resiste” alla pretesa creditoria del contribuente e non è pertanto gravato dall’onere di motivare compiutamente le proprie ragioni: si è conseguentemente ritenuta sufficiente una m