Il DL Cura Italia ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari nella filiera della stampa, per far fronte all’inevitabile calo di investimenti pubblicitari riscontrato nel settore, nonostante il ruolo di utilità sociale che ha svolto in questo periodo a causa dell’emergenza sanitaria. Chi sono i destinatari e a quali condizioni e con che modalità possono usufruirne?
DL Cura Italia e misure a sostegno della filiera della stampa
L’art. 98, del D.L. n. 18/2020, convertito con modif. in L. n. 27/2020, ha introdotto un regime straordinario ed urgente a sostegno della filiera della stampa, prevedendo l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari.
L’importo del credito viene commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali.
Nella relazione illustrativa, il Governo motiva l’intervento di sostegno per il pregiudizio che il calo di investimenti pubblicitari potrebbe arrecare a numerose realtà editoriali, che pure svolgono un’indispensabile funzione di pubblico servizio nell’ambito dell’emergenza in atto.
Inoltre, lo stesso dettato normativo dispone un ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo del c.d. “tax credit per le edicole”.
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
Il comma 1, dell’articolo 98, del D.L. n.18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, introduce un regime straordinario di accesso al credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, conv. con modif. in L. n. 96 del 21 giugno 2017, norma che disciplina la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, e reca misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
Ricordiamo che il comma 1, del citato art. 57, del D.L. n. 50/2017, attribuiva, per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 sono stati stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma[1].
Il comma 1-bis del medesimo art. 57, del D.L. n. 50/2017, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1[2].
La misura COVID-19
Per effetto del comma 1-ter inserito dall’art. 98, del D.L. n.18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, nell’art. 57-bis del D.L. n. 50 del 2017, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 57-bis, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1[3].
Viene, quindi, cassata la precedente formulazione che consentiva il credito d’imposta entro il 75% dei soli investimenti incrementali.
Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90.
Per l’anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5, del D.L.n.50/2017.
Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.
Il tax credit per le edicole
Il comma 2, dell’art.98, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, dispone l’estensione delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. “tax credit per le edicole”) mediante una serie di modifiche all’art. 1, comma 806, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
I commi 806-809 della L.n.145 del 2018 hanno introdotto un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici.
Successivamente, l’art.1, comma 393, della L. n. 160 del 2019 ha riconosciuto il credito d’imposta, per l’anno 2020, agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
L’agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno.
Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.
Le relative modalità attuative sono contenute nel D.P.C.M. 31 maggio 2019.
Ambito soggettivo e oggettivo delle misure adottate per la filiera della stampa
Le modifiche introdotte dal comma 2, dell’art. 98, del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020, comportano, in particolare, un ampliamento dell’ambito soggettivo e oggettivo della misura, che qui di seguito sintetizziamo.
COVID-19 |
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Incremento credito d’imposta |
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L’incremento dell’importo massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario passa da 2.000 a 4.000 euro per l’anno 2020. |
Ampliamento fattispecie compensabili |
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Ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali |
Estensione del credito d’imposta per l’anno 2020 |
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Alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. |
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NOTE
[1] Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
[2] Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.
[3] Infatti, all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3 e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, per quanto compatibili, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide”.
A cura di Gianfranco Antico
Sabato 9 maggio 2020