Cura Italia convertito in Legge con novità

Alcune delle novità apportate in sede di conversione del Decreto in Legge definitiva.

conversione dl Cura Italia in LeggeConversione DL Cura Italia in legge

Tra le novità nella conversione del DL Cura Italia in legge anche sulla proroga versamenti (il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110/2020)

La conversione del decreto ha apportato alcune modifiche, vediamone alcune e rinviamo per le altre all’articolo già pubblicato sabato 2/5/2020 su CommercialistaTelematico. 

 

Conversione DL Cura Italia in legge: sospensione dei versamenti

L’articolo 61 è stato così sostituito:

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Per i soggetti (“di cui al comma 2”, vedi qui sotto elenco), che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini:

  1. relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che operano come sostituti d’imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
     
  2. relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  3. dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.

 

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai seguenti soggetti:

  1. imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; 
     
  2. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 
     
  3. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
     
  4. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
     
  5. i soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
     
  6. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
     
  7. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
     
  8. i soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
     
  9. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
     
  10. aziende termali e centri per il benessere fisico;
     
  11. soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
     
  12. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
     
  13. i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
     
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
     
  15. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;

     

  16. i soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
     
  17. esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
     
  18. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460), iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383), che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale (previste dall’articolo 5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cd. zona rossa), restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

 

Conversione DL Cura Italia in legge: ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020).

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.

I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

 

Credito d’imposta per botteghe e negozi

All’articolo 65, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

 

Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale

Nel titolo IV, dopo l’articolo 71 è stato aggiunto il seguente:

«Art. 71-bis (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale). – 1. All’articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente:
“d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonchè dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari”;
b) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
“3-bis. Il donatore o l’ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell’ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3”».

 

Termini di accertamento anno 2015

La legge di conversione ritocca il contestato comma 4 dell’art. 67 del Decreto legge, escludendo il richiamo al comma 2 dell’art. 12 del D.Lgs. 159/2015; in pratica sono stati eliminati i due anni in più concessi all’Agenzia delle Entrate per accertare l’anno d’imposta 2015 in scadenza al 31/12/2020 (e anno d’imposta 2014 se omesse dichiarazioni).


Prorogata la validità della tessera sanitaria

La validità delle tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 viene prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).

La proroga non è valida come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria.

Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficoltà per la consegna all’assistito, il Ministero dell’economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l’azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it, realizzate d’intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

La copia non assolve alle funzionalità di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).


A cura di Vincenzo D’Andò

Lunedì 4 maggio 2020

 

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico