Nell’attuale fase emergenziale da COVID-19 i termini ordinari previsti per il rilascio dei certificati da parte dell’Agenzia delle Entrate sono sospesi?
Il contribuente, sulla base di motivata istanza può sollecitare l’Agenzia delle entrate al rilascio, con priorità, del certificato e comunque entro i previsti termini ordinari?
Termini rilascio certificati carichi pendenti
La certificazione[1] dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria va rilasciata entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’ufficio competente.
La certificazione dell’esistenza di contestazione in caso di cessione di azienda va rilasciata invece entro 40 giorni dalla data in cui la richiesta perviene all’ufficio competente.[2]
L’Ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate deve rilasciare il certificato dei carichi pendenti[3] entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio.
Per ciò che riguarda la certificazione richiesta in virtù di un’operazione di cessione di azienda, il soggetto potenziale cedente deve rilasciare una dichiarazione di consenso (contenuta nell’apposito modello di richiesta) con la quale esprime il proprio consenso ai fini del rilascio della certificazione di cui all’art. 14 comma 3 del D.Lgs. 472/1997 al soggetto promittente cessionario unitamente alla copia del documento d’identità.
L’Ufficio in questo caso deve rilasciare il certificato entro 40 giorni dalla data di richiesta la cui mancata risposta produce un effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Il mancato rilascio entro il predetto termine ha effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Certificato unico debiti tributari
Tramite il provvedimento n. 224245 del 27 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ad uso degli uffici dell’Agenzia delle Entrate finalizzato al rilascio del Certificato unico debiti tributar[4]i, nonché il fac-simile ad uso dei soggetti interessati per la richiesta del medesimo Certificato.
Il provvedimento approva pure le istruzioni sulle modalità di rilascio e la catalogazione dei debiti tributari da riportare sul Certificato unico debiti tributari, come anche le istruzioni relative all’istanza del Certificato in questione da parte dei soggetti interessati (contribuente, Tribunale).
Il Certificato deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta risulti pervenuta all’ufficio competente.
Tuttavia, a seguito della ricezione della richiesta da parte del contribuente, l’ufficio delle Entrate deve, in primo luogo, accertare la propria competenza ad emettere il Certificato sulla base del domicilio fiscale del debitore.
Nell’ipotesi ove l’Ufficio risultasse incompetente, scatta l’onere di trasmettere immediatamente l’istanza all’ufficio competente, informando contestualmente i