Stanza di compensazione nazionale (SCN): una proposta

Il problema della carenza di liquidità, derivante dal blocco di molte attività a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, renderà più difficoltoso il pagamento dei debiti verso fornitori e più incerta la riscossione dei crediti verso i clienti.
Quella che segue è la bozza, certamente non completa e migliorabile, di una proposta di intervento dello Stato a sostegno delle imprese e mirato al rafforzamento della tenuta del sistema economico e finanziario.
Trattandosi di una bozza e chiarite le finalità, chiunque fosse interessato a fornire il suo contributo, integrarla e a migliorarla è invitato a farlo facendo pervenire al Commercialista Telematico le proprie osservazioni in merito.

Stanza di compensazione nazionale: il punto di partenza è che, relativamente ai crediti e ai debiti commerciali, il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzato per la fatturazione elettronica ha reso lo Stato edotto dei crediti (potenziali) e dei debiti (potenziali) relativi alla maggior parte delle imprese italiane.

 

Stanza di compensazione nazionale: la proposta

Tenendo conto di alcune difficoltà tecniche e giuridiche (comunque risolvibili) si potrebbe pensare ad una compensazione di debiti e di crediti commerciali tra privati con l’interposizione dello Stato che:

  • acquisterebbe dalle singole aziende italiane i crediti commerciali ancora in essere verso altre aziende italiane;
     
  • (e in contropartita) assumerebbe, dalle singole aziende italiane, i debiti commerciali ancora in essere verso altre aziende italiane

con regolazione dell’eventuale sbilancio (gli importi dei crediti e dei debiti commerciali, infatti, non coincideranno a meno di non creare preordinatamente tale condizione come esposto più avanti nell’articolo):

  • a favore dell’azienda (crediti d’imposta da utilizzare in compensazione? liquidazione in denaro?); 
     
  • a sfavore dell’azienda (pagamento con piano di rimborso rateale allo Stato?).

Stanza di compensazione nazionale

Il punto fondamentale su cui si basa questo ragionamento è che lo Stato, nell’ambito del rapporto con l’impresa “ALFA”

  • diventerebbe titolare (acquistandoli) di una massa di crediti commerciali (che “ALFA” vanta nei confronti delle imprese 1, 2, 3 … N);
     
  • pagherebbe l’acquisto dei crediti mediante accollo di una massa di debiti commerciali (a carico di “ALFA” nei confronti delle imprese A, B, C, … M)

sollevando l’impresa “ALFA” dal rischio di credito e, contemporaneamente, tutelando i creditori di “ALFA” dal potenziale rischio di insolvenza cui “ALFA” sarebbe esposta in assenza di puntuale incasso dei propri crediti.

Dato che tutte le aziende sono titolari di crediti commerciali e di debiti commerciali, tale schema, applicato in massa, darebbe allo Stato la possibilità di compensare crediti e debiti verso le singole imprese italiane acquistati/accollati nell’ambito dell’intervento nazionale (infatti, per legge, potrebbe poi dichiarare compensati tali crediti e tali debiti verso le singole imprese italiane).

In tutto questo, da un punto di vista tecnico, il ruolo del Sistema di Interscambio (SDI) sarebbe duplice:

  • individuare debiti e crediti commerciali la cui esistenza sia sostanzialmente certa
    (da far confermare, magari con apposita autocertificazione, alle singole imprese sia riguardo all’esistenza che al saldo contabile);
     
  • tracciare le controparti e l’entità dei debiti commerciali e dei crediti commerciali delle singole imprese in modo tale da poter quantificare, per la successiva compensazione, l’importo complessivo dei crediti (acquistabili) e dei debiti (assumibili) verso ogni singola impresa nell’ambito e per effetto dell’intervento.

scnStanza di compensazione nazionale

 

Lo Stato, come già detto, diverrebbe titolare di una massa di crediti e di debiti verso le imprese italiane e provvederebbe poi a compensare, per legge, le partite debitorie e creditorie che, a quel punto, riguarderebbero, avrebbero come controparte dello Stato, lo stesso soggetto (impresa).

 

Possibili problematiche della Stanza di Compensazione

Una sistemazione dei rapporti commerciali in essere con questa dinamica comporterebbe alcune problematiche di fondo (risolvibili):

  1. la cessione dei crediti prevede la sola comunicazione al debitore ceduto mentre la cessione del debito presuppone, per la liberazione del debitore originario, il consenso esplicito del creditore (art. 1273 c.c.): lo Stato, nell’accollarsi i singoli debiti commerciali, può imporre la liberazione del debitore originario tramite la forza della legge;
     
  2. i crediti commerciali già anticipati al sbf (non ceduti) presso gli Istituti di Credito: la cessione allo Stato dei crediti commerciali già anticipati porrebbe il problema della successiva chiusura del debito finanziario originariamente contratto per l’anticipazione dell’incasso di tali crediti (successivamente ceduti allo Stato e, che, pertanto non verranno ovviamente più pagati al creditore originario).
    Si potrebbe ovviare al problema in due modi:
     

    1. lo Stato potrebbe saldare il debito finanziario delle singole aziende verso gli Istituti di Credito e, contemporaneamente, diventerebbe titolare di un credito verso le singole aziende che provvederebbero a sdebitarsi mediante piani di rimborso rateali;
       
    2. i singoli Istituti di Credito potrebbero convertire il debito finanziario delle imprese per le anticipazioni sbf ancora aperte in un prestito con rimborso rateale (magari in 5/7 anni) garantito al 100% dallo Stato;
       
  3. ipotetiche contestazioni in essere in merito ai rapporti commerciali sottostanti i debiti e i crediti oggetto di cessione: si potrebbe immaginare l’autocertificazione dell’assenza di contestazioni in essere e, magari, la formula pro-solvendo verso lo Stato per la cessione dei crediti commerciali;

     

  4. differenza di scadenza dei debiti/crediti ceduti: conteggio degli interessi di sconto al tasso legale o, data la situazione di emergenza, parificazione per legge delle scadenze dei debiti/crediti commerciali;

  5. finanziamento dello sbilancio da liquidare alle imprese a carico dello Stato (nel caso che un’azienda ceda crediti per un importo superiore ai debiti): reperimento delle risorse finanziarie o acquisto solo per pari importo di debiti e crediti dalla singola impresa (ciò sarebbe più semplice prevedendo la fase di “prenotazione” di cui sopra e posticipando gli effetti giuridici successivamente alla verifica delle masse creditorie e debitorie acquisibili verso ogni singola impresa).

 

Stanza di compensazione nazionale: fasi attuative

Come accennato si potrebbe immaginare di operare in due fasi distinte:

  • fase di prenotazione e simulazione: lo Stato incamera la lista di debiti e crediti commerciali di cui diventerebbe titolare e quantifica i conguagli da ricevere o versare alle imprese (i crediti e debiti ceduti dalla stessa impresa non avranno, evidentemente, lo stesso importo);
     
  • fase operativa: formale acquisizione (con valenza legale) delle posizioni debitorie e creditorie delle singole imprese a valere come presupposto giuridico per le opportune rilevazioni contabili.

 

Destino futuro della stanza stanza di compensazione

Finita la fase di emergenza lo strumento potrebbe continuare a funzionare come servizio creditizio a sé stante gestito dallo stato o tramite una piattaforma privata magari intermediata, gestita e garantita dal sistema bancario.

 

A cura di David Bianconi

Mercoledì 2 aprile 2020