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COVID-19: esenzione IVA su beni importati
Con la precedente determinazione del 30 marzo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva definito i presupposti e le modalità per accedere allo sdoganamento delle stesse merci con svincolo “diretto” e “celere” in modo da velocizzare l’entrata nel territorio nazionale di questi prodotti essenziali contro la diffusione del virus e per la cura dei contagiati.
Viene, quindi, prevista l’esenzione dall’Iva e dai dazi doganali per le importazioni dei beni necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria e a contrastare il diffondersi del contagio, come possono esserlo i Dispositivi di protezione individuale (Dpi).
Come precisato dalle Dogane, l’esenzione riguarda le importazioni di beni effettuate da o per conto di organizzazioni o enti pubblici, compresi quelli statali, oppure da organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali.
Possono accedere all’agevolazione, con le stesse regole, anche le unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità e per tutta la durata del loro intervento.
Il beneficio riguarda, dunque, soltanto i beni di cui si prevede la distribuzione gratuita alle persone contagiate dal Covid-19 o a rischio contagio, oppure agli operatori attivi nella lotta contro il Coronavirus, anche se i dispositivi rimangono di proprietà dei soggetti che li mettono gratuitamente a disposizione.
I beni agevolati, inoltre, non possono essere prestati, ceduti o venduti a soggetti che non hanno diritto all’esenzione o non impegnati nella lotta al Covid-19, né possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dalla norma agevolativa.
A cura di Vincenzo D'Andò
Mercoledì 8 aprile 2020