Il decreto “liquidità” in relazione all’emergenza CoronaVirus consente, a certe condizioni, ai soggetti interessati, di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da versare nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il metodo previsionale (ovvero sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del quantum derivante dalle dichiarazioni dell’anno precedente) senza incorrere in sanzioni e interessi.
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dal titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, cd. decreto “liquidità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, dell’8 aprile 2020, tra le diverse misura contenute finalizzate a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, contiene all’art. 20, misure finalizzate a ridurre le problematiche legate al versamento degli acconti di giugno a seguito della grave crisi economica conseguente al “lockdown” imposto dal governo, come misura di contenimento del virus pandemico.
Gli acconti di imposta: cenni
Una volta terminata la compilazione della dichiarazione reddituale vengono calcolate le somme dovute o eventualmente a credito; il contribuente deve procedere al pagamento del debito dovuto, entro i termini stabiliti, e dell’eventuale acconto dovuto per l’anno d’imposta in corso.
Sono obbligati al versamento dell’acconto i soggetti:
- Ires;
- Irpef;
- forfettari (di cui alla Legge 190/2014);
- minimi (di cui al DL. 98/2011);
- che hanno redditi da locazione assoggettati a cedolare secca;
- che versano Ivie e/o Ivafe.
Salvo proroghe, con riferimento all’IRPEF il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.