Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, dal titolo “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, cd. decreto “liquidità”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94, dell’8 aprile 2020, tra le diverse misura contenute finalizzate a fronteggiare l’emergenza da COVID-19, contiene all’art. 20, misure finalizzate a ridurre le problematiche legate al versamento degli acconti di giugno a seguito della grave crisi economica conseguente al “lockdown” imposto dal governo, come misura di contenimento del virus pandemico.
Gli acconti di imposta: cenni
Una volta terminata la compilazione della dichiarazione reddituale vengono calcolate le somme dovute o eventualmente a credito; il contribuente deve procedere al pagamento del debito dovuto, entro i termini stabiliti, e dell’eventuale acconto dovuto per l’anno d’imposta in corso.
Sono obbligati al versamento dell’acconto i soggetti:
- Ires;
- Irpef;
- forfettari (di cui alla Legge 190/2014);
- minimi (di cui al DL. 98/2011);
- che hanno redditi da locazione assoggettati a cedolare secca;
- che versano Ivie e/o Ivafe.
Salvo proroghe, con riferimento all’IRPEF il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.