Il Decreto Cura Italia riconosce alle PMI varie agevolazioni e sospensioni su esposizioni debitorie nei confronti di banche.
Per capire cosa si intende per PMI, visto che lo stesso decreto rinvia alle definizioni date dalla Commissione europea: in questo articolo illustriamo come si determina se un azienda ricade nella cateogira delle PMI con esempi pratici
L’art. 56 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (rubricato “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”) riconosce alle PMI varie agevolazioni e sospensioni su esposizioni debitorie nei confronti di banche, “al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19”, riferendosi alle “Imprese, come definite al comma 5”, che, a sua volta, afferma che “Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia”.
Il concetto di PMI
Per capire dunque cosa si intenda esattamente per PMI ai fini della suddetta disposizione, bisogna guardare a cosa dice la stessa Raccomandazione (e le linee guida che la Commissione Europea ha predisposto per spiegarne nel dettaglio il funzionamento).
La citata Raccomandazione, all’articolo 1, nel definire il concetto di impresa, stabilisce in particolare che:
“Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità c