Scissione societaria non abuso del diritto

Esaminiamo un caso in cui l’Agenzia delle Entrate concorda sulla fattibilità di una scissione a favore di una società preesistente alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d’azienda già locato alla stessa società beneficiaria

scissioneScissione societaria valutata come non abusiva

L’Agenzia delle entrate ha analizzato un ulteriore caso di scissione societaria giungendo alla conclusione che la fattispecie esaminata non costituisce operazione abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito.

Potrebbe interessarti anche:

Operazione di riorganizzazione aziendale e abuso del diritto ai fini fiscali

Scissioni societarie: un nuovo approccio per la ripartizione del costo della partecipazione scissa

 

Premessa

In relazione al ramo delle imposte dirette, viene osservato che nell’ipotesi di una distribuzione sperequata – nella fase attuativa della scissione – dei valori economici relativi alle partecipazioni da attribuire al socio della società beneficiaria (CAIO) e di quelli relativi alle partecipazioni che rimarrebbero al socio della società scissa (TIZIO), rispetto ai valori economici delle partecipazioni originariamente detenute da ciascuno di essi, che determinasse un’attribuzione patrimoniale in favore del socio della società scissa rispetto al socio della società beneficiaria o viceversa, rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

L’analisi del caso di specie da parte delle Entrate

Nel caso in questione, l’esame anti-abuso del fisco è rivolto su una scissione parziale non proporzionale (c.d. “asimmetrica”) della società istante (ALFA) a favore di una società preesistente (BETA), alla quale verrà assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composta dal ramo d’azienda – locato alla stessa società beneficiaria (tale per cui, il relativo contratto di affitto si estinguerà per confusione), compresa la proprietà di una parte dell’immobile strumentale, e da altre poste contabili attive e passive (crediti, debiti, liquidità ecc.), che saranno definite all’atto della predisposizione del progetto di scissione.

Le partecipazioni

Per effetto della suddetta operazione straordinaria, le partecipazioni al capitale della società beneficiaria saranno assegnate all’attuale socio di ALFA, CAIO, il quale fuoriuscirà definitivamente dalla compagine sociale del soggetto dante causa (la società scissa), che diventerà una società unipersonale e verrà trasformata in una società a responsabilità limitata. È, altresì, prevista la successiva trasformazione in società a responsabilità limitata della società beneficiaria.

Come dichiarato nell’istanza, il patrimonio sociale di ALFA “sarà suddiviso in parti uguali tra la società scissa e la società beneficiaria, senza alcun conguaglio né tra la società scissa e la società beneficiaria,né tra i soci”; le quote delle società partecipanti alla scissione, successivamente alla prospettata operazione, “non saranno oggetto di cessione a terzi” e “soggetti terzi non entreranno nelle compagini sociali mediante conferimento o altre operazioni”; inoltre, la società beneficiaria “non usufruisce di un sistema di tassazione agevolato”.

Il parere dell’Agenzia Entrate

Analizzato il contenuto dell’istanza di interpello e la relativa documentazione allegata, l’Agenzia delle entrate precisa che le operazioni fiscalmente neutrali ai fini delle imposte sui redditi prospettate di scissione societaria e successiva trasformazione in società di capitali non comportano il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

La scissione “asimmetrica” esaminata risulta, infatti, un’operazione fisiologica finalizzata a consentire agli attuali soci di ALFA di continuare ad esercitare separatamente ciascuno la propria attività imprenditoriale, mentre la successiva trasformazione in società di capitali consente lo svolgimento dell’attività d’impresa con una differente veste giuridica.

Rimane fermo che entrambe le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni normative contenute negli articoli 170 e 173 del TUIR e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

(Agenzia delle entrate, risposta n. 98 del 27 marzo 2020)

Gli approfondimenti in merito alle operazioni societarie straordinarie sono pubblicati tutti nell’apposita sezione ==> Operazioni societarie straoridnarie

30 marzo 2020

Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico predisposto da Vincenzo D’Andò