In caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi.
In ordine ad uno stesso credito del contribuente, le Sezioni Unite hanno così escluso la possibilità di emettere il provvedimento di fermo durante il periodo di vigenza della garanzia (cauzione, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa) prestata dal contribuente, poiché tale duplice cautela risulta, da una parte, ingiustificata per l’Erario, che può rivalersi sulla garanzia già prestata e a sua disposizione, ed implica, dall’altra, un carico eccessivo per il contribuente, che, oltre all’onere della prestazione della garanzia, vede il medesimo suo credito sottoposto a fermo.
Fermo amministrativo dei crediti
La disciplina del c.d. fermo amministrativo dei crediti trova residenza nella norma ex art. 69, comma 6, del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, secondo cui “qualora un’Amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre Amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”.
E’ bene poi dire che, precipuamente, le Agenzie fiscali assumono tale strumento (di natura cautelare) in forza del successivo comma 7, inteso a specificare che “tra le Amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica”[1].
La normativa è stata spesso coinvolta, con esiti tra loro diversi, nel contraddittorio processuale tributario da numerosi anni.
Fermo amministrativo al rimborso iva: novità legislative
Tuttavia, tra gli elementi di novità tracciati dal D.Lgs n. 156/2015, la norma voluta dal legislatore – per sancire l’immediata efficacia esecutiva della sentenza del giudice tributario, ancorché la pronuncia sia stata oggetto d’impugnazione e non sia perciò passata in cosa giudicata (art. 67-bis D.Lgs. n. 546/1992) – costituiva uno dei motivi invocati per meglio affrontare il tema della questione sulla legittimità dell’opposizione al rimborso Iva, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del fermo amministrativo del pagamento, ciò a tutela delle proprie ragioni di credito e nell’ipotesi in cui la pretesa creditoria “pubblica” non è ancora certa, liquida ed esigibile.
Con l’ordinanza n.