Decreti Coronavirus: modifiche al calendario fiscale

I Decreti per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus si sono susseguiti a ritmo quotidiano, rendendo spesso difficile avere un quadro coerente della situazione.
In questo intervento proponiamo un raccordo coerente con la normativa attualmente in vigore e proponiamo un calendario ragionato delle nuove scadenze fiscali

Decreti Coronavirus:  modifiche al calendario fiscaleIl D.L. 2.3.2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19[1] (pubblicato in G.U. 2.3.2020, n. 53), di seguito anche solo “il Decreto”, ha differito i termini per alcuni adempimenti.

Altri provvedimenti riguardano il mondo del lavoro e il rinvio delle scadenze di versamento.

Il Decreto in esame fa seguito al D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, al DPCM 23 febbraio 2020, al DPCM 25 febbraio 2020 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 e da ultimo al DPCM 1° marzo 2020.

Ancor più di recente è stato emanato il DPCM 8 marzo 2020.

Alcune misure di sostegno impattano su tutto il territorio nazionale, mentre altre solo alcuni soggetti localizzati nella cd. “zona rossa”.

A poche ora di distanza dall’emanazione dei cennati decreti, è stato ritenuto necessario prendere provvedimento ancor più incisivi, in quanto l’epidemia da Coronavirus ha subito un’impennata e il Governo, nella serata del 9 marzo, ha deciso di estendere a tutta Italia le regole e le limitazioni già previste per la Lombardia e alcune province del Nord.

Pertanto, a partire dal 10 marzo e fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, ci si può spostare solo per comprovate esigenze (da autocertificare), sono sospese molte attività aggregative e culturali, bar e ristoranti devono chiudere alle 18.00 e le altre attività commerciali devono garantire il rispetto di determinate regole di sicurezza e igiene (DPCM 9 marzo 2020, pubblicata sulla G.U. 9.3.2020, n. 62).

In data 11 marzo 2020 è stato pubblicato un altro DPCM 11 marzo 2020 (in G.U. 11/3/2020, n. 64), recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020.

Dalla data di efficacia di queste disposizioni cessano di produrre effetti, laddove incompatibili, le misure di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, il cui contenuto verrà, comunque, di seguito esaminato.

Infine, il D.L. 11/2020 (pubblicato in G.U. in data 8 marzo) prevede lo stop fino al 22 marzo dei termini di qualsiasi atto rientri nella giurisdizione tributaria. La sospensione riguarda sia i termini per la proposizione del ricorso, dell’appello e dell’eventuale ricorso in Cassazione, sia quelli per la costituzione in giudizio.

Il quadro normativo, costellato di tanti provvedimenti di urgenza, è in attesa di un provvedimento di più ampia portata (è stato annunciato lo stanziamento di 25 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica) che garantisca reddito e liquidità alle imprese, ai professionisti e, in generale, alle famiglie, mediante somme destinate al sostegno del reddito, rinvio delle scadenze di mutui e di altri debiti (anche fiscali e contributivi), ampliamento della cassa integrazione in deroga.

 

Calendario fiscale valevole per tutta Italia

Ancorché il Decreto sia stato emanato a seguito dell'”emergenza epidemiologica da COVID-19“, quanto verrà illustrato nella tavola che segue trova applicazione per la generalità dei soggetti obbligati, in tutto il territorio nazionale.

Salvo che non sia diversamente indicato in tabella, il Decreto ha anticipato al 2020 i termini già previsti – con decorrenza 2021 – dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 (“Collegato alla Finanziaria 2020”).

 

Modello

Adempimento

Rinvio dei termini

Mod. 730

presentazione al sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato del mod. 730 e della scheda per la destinazione del 2, 5, 8‰

dal 23/7/2020 al 30/9/2020

invio telematico da parte del sostituto d’imposta o CAF/professionista abilitato

scadenza variabile a seconda della data di “ricezione” da parte del contribuente:

Consegna da parte del dipendente

Invio telematico da parte del sostituto / CAF

entro il 31.5

entro il 15.6

dall’1.6 al 20.6

entro il 29.6

dal 21.6 al 15.7

entro il 23.7

dal 16.7 al 31.8

entro il 15.9

dall’1.9 al 30.9

entro il 30.9 (*)

(*) Questo è anche il termine entro il quale il contribuente può inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione precompilata.

effettuazione dei conguagli dei sostituti d’imposta

con la prima retribuzione utile e comunque con la retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui lo stesso ha ricevuto il prospetto di liquidazione;

nel caso di pensioni i conguagli avvengono dal secondo mese successivo al ricevimento del prospetto di liquidazione

Invio telematico delle dichiarazioni integrative da parte di CAF/sostituti

dal 25/10/2020 al 10/11/2020

invio telematico della scelta del soggetto tramite cui sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni (mod. 730-4) per l’esecuzione delle operazioni di conguaglio

dal 16/3/2020 al 31/3/2020

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 3, del Decreto)

Mod. CU

trasmissione telematica delle certificazioni (per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, agenti / rappresentanti, titolari di redditi diversi e da locazioni brevi)

dal 7/3/2020 al 31/3/2020

(il termine del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 2, del Decreto) (**);

 

(**) Resta ferma la possibilità di inviare le CU contenenti soltanto redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730 entro il termine di presentazione del mod. 770 (2.11.2020 in quanto il 31.10 cade di sabato)

Mod. 730 precompilato

Comunicazioni telematiche dei soggetti terzi tenuti ad inviare i dati all’Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata (assicurazioni / previdenza complementare / amministratori di condominio per interventi agevolati sulle parti comuni / spese funebri / asilo nido / universitarie)

dal 28/2/2020 al 31/3/2020

(il termine: del 28/2 era già stato differito al 9/3/2020 dal Provv. Ag.Entrate 28.2.2020); del 16/3, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 31/3/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 5, del Decreto)

messa a disposizione dei contribuenti

dal 15/4/2020 al 5/5/2020

(il termine del 30/4, previsto dall’art. 16-bis, D.L. 124/2019 a decorrere dal 2021, è rinviato al 5/5/2020 – per il solo anno 2020 – dall’art. 1, co. 4, del Decreto)

 

Misure di sostegno per le aziende della zona rossa

Per i soggetti della c.d. “zona rossa”[2] si segnala la sospensione dei seguenti versamenti / adempimenti.

Termini sospesi:

Cosa viene sospeso

Rinvio

a) termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo 21.2 – 30.4.2020

a favore delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche (società) residenti / con sede operativa o legale in uno dei Comuni della c.d. “zona rossa” alla data del 21.2.2020, sono sospesi i versamenti (art. 2 del Decreto):

scadenti nel periodo 21.2-30.4.2020

relativi sia ad entrate tributarie che non tributarie

derivanti da

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione ovvero da avvisi di accertamento esecutivi ex artt. 29 e 30, D.L. 78/2010;
     
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane affidati all’Agente della riscossione di cui all’art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, D.L. 16/2012;
     
  • ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali di cui al RD n. 639/1910;
     
  • atti di accertamento esecutivo ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali di cui art. 1, comma 792, L. 160/2019 (Legge di bilancio 2020);
     
  • rata scadente il 28.2.2020 e 31.3.2020, rispettivamente, per la rottamazione e la definizione agevolata (cd. “saldo e stralcio”).

I versamenti sospesi vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il:

 

31.5.2020

 

b) versamenti / adempimenti verso la PA scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale

L’art. 3 del Decreto prevede che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo 21.2 – 31.3.2020 (rinvio al 31.5.2020, mese successivo al termine del periodo di sospensione) già prevista dal D.M. MEF 24.2.2020 trova applicazione anche per gli adempimenti / versamenti verso le Amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni della c.d. “zona rossa”, anche per conto di aziende / clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei citati Comuni rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

 

c) adempimenti / versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020

L’art. 5 del Decreto prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei:

  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria;

in scadenza nel periodo 23.2 – 30.4.2020.

Detti adempimenti / pagamenti sospesi dovranno essere effettuati dall’1.5.2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateale, con un massimo di 5 rate mensili di pari importo.

d) a favore degli operatori del settore turistico – alberghiero di tutto il territorio nazionale è prevista la sospensione dei versamenti nel periodo 2.3 – 30.4.2020

L’art. 8 del Decreto prevede la sospensione dei termini di versamento:

a favore dei seguenti soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator,

scadenti nel periodo 2.3-30.4.2020

derivanti da

  • ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituto d’imposta (*);
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.

(*) Il comma 3 dell’art. 8 del Decreto prevede, inoltre, che per i predetti soggetti resta fermo quanto disposto dal D.M. 24.2.2020 ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 – 31.3.2020.

I versamenti (e gli adempimenti) sospesi vanno effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il:

31.5.2020

 

 

Interventi nell’ambito del lavoro

Tra gli interventi previsti nel Decreto vi sono anche i seguenti:

  • è possibile accedere alla Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei Comuni della “zona rossa” e per i lavoratori ivi domiciliati. In particolare, l’art. 13 del Decreto prevede che i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, domanda di:
     

    • cassa integrazione guadagni ordinaria sono dispensati dall’obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale (articolo 14, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) e di osservare il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015);
       
    • assegno ordinario sono dispensati dall’obbligo di redigere l’accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all’assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (articolo 30, comma 2, D.Lgs. 148/2015). Inoltre, l’assegno ordinario viene esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali (articolo 29, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 148/2015). I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi.

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

  • è ammessa la possibilità di sospendere la CIGS per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria per sostituirla con la CIGO.
    In particolare, l’art. 14 del Decreto stabilisce che le aziende dei comuni della zona rossa che, al 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe ai tetti aziendali previste nel paragrafo precedente.

Inoltre, l’art. 15 del Decreto prevede la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato siti nei Comuni elencati, compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 e residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste nei precedenti paragrafi.

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.

Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La Regione dove è situata l’unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all’INPS unitamente alla lista dei beneficiari all’ INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (articolo 44, comma 6 ter, D.Lgs. 148/2015).

Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d’intesa con le regioni, nell’ambito dei provvedimenti assunti con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

E’ riconosciuta un’indennità di 500 euro al mese per massimo 3 mesi a collaboratori coordinati e continuativi, agenti commerciali, professionisti e lavoratori autonomi domiciliati o che svolgono la propria attività nei Comuni della zona rossa.

In particolare, è riconosciuta la citata indennità mensile, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, in favore dei:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale; 
  • lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa.

Detti soggetti devono essere iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data. 

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Ulteriori interventi da parte del DPCM 8 marzo 2020

Il DPCM in esame (pubblicato sulla G.U. 8 marzo 2020, n. 59) contiene disposizioni urgenti contro la diffusione del Coronavirus. Il DPCM dispone misure di prevenzione specifiche e più rigorose nella nuova zona a rischio contagio costituita dalla regione Lombardia e da altre 14 province d’Italia (art. 1)[3] e misure valevoli nell’intero territorio nazionale (artt. 2 e 3).

Le disposizioni hanno effetto dalla data dell’8 marzo 2020 fino al 3 aprile 2020 e si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Come è stato ricordato in premessa, il DPCM 9 marzo 2020 prevede che le limitazioni stabilite dal Decreto dell’ 8 marzo per la Lombardia e altre 14 province, si applichino all’intero territorio nazionale.

Dall’8 marzo cessano di produrre effetti i DPCM del 1° marzo e del 4 marzo 2020.

I datori di lavoro pubblici e privati, ricevono la raccomandazione di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie da parte dei dipendenti (per i territori diversi dalla Lombardia e dalle altre 14 province, la fruizione è raccomandata “qualora sia possibile”). Inoltre, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa purché comprovino il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo[4].

Tra gli aspetti di maggior interesse contenuti nel DPCM vi è la conferma della possibilità di accedere, con modalità semplificate, allo smart working fino al 31 luglio 2020.

 

Interventi per la Lombardia e gli altri 14 Comuni

(applicabili all’intero territorio nazionale dal Decreto del 9 marzo 2020)

Interventi valevoli per l’intero territorio nazionale

Si dispone di evitare (ogni deroga deve essere giustificata) ogni spostamento in entrata e in uscita dalle regioni Lombardia e delle 14 province, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che tali spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero siano dettati da motivi di salute. Si consente il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza (*).

 

 

 

Con una disposizione che ricalca i precedenti DPCM (art. 2, lettera r), si conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di ricorrere allo smart working (artt. da 18 a 23, L. 22 maggio 2017, n. 81), per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (ossia, fino al 31 luglio 2020), per ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi generali dettati dalla disciplina di base (L. 22 maggio 2017, n. 81), anche in assenza degli accordi individuali. Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 22, L. 22 maggio 2017, n. 81), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori.

La nuova modalità massiva semplificata richiede il salvataggio di un file Excel (formato xlsx), con i seguenti dati:

  • codice fiscale del datore di lavoro
  • codice fiscale del lavoratore e suoi dati anagrafici
  • posizione assicurativa territoriale INAIL 
  • data inizio e fine del periodo di validità dell’accordo di smart working.

È disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

Al lavoratore in lavoro agile, seppur in difetto dell’accordo scritto, va consegnata l’informativa in materia di sicurezza anche ricorrendo alla documentazione fornita dall’INAIL.

L’applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro (**).

vengono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richiese dalle unità di crisi regionali

 

sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari, ovvero in modalità telematica e dei concorsi per il personale sanitario e per il personale della protezione civile

 

(*) Il Ministero dell’Interno ha chiarito che gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione (si veda oltre), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus. A chi viola le limitazioni agli spostamenti si applica la sanzione prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

(**) Si ricorda che dal 13 marzo 2020, per accedervi, è necessario dotarsi di credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale in quanto non saranno più utilizzabili le credenziali del portale Cliclavoro. Come chiarito dal Ministero del lavoro, i profili già presenti sull’utenza di Cliclavoro restano validi, ma l’accesso è consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID.

 

Modello di autocertificazione

Il modello di autocertificazione, citato nella prima nota della precedente tabella, è reperibile sul sito del Ministero dell’Interno (e che di seguito riproponiamo) anche se, è bene ricordarlo, l’autocertificazione può essere rilasciata anche alle stesse autorità al momento del controllo.

Il Ministero dell’interno, in data 10 marzo 2020, ha reso disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, alla luce del D.P.C.M. 9 marzo 2020. L’autocertificazione deve essere compilata per tutti gli spostamenti all’interno di tutto il territorio nazionale.

Si ricorda che, in caso di dichiarazione del falso, trattandosi di un’autocertificazione rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000, si incorre nei reati penali previsti in tal caso.


Il sottoscritto ______________________, nato il ________________ a _________________, residente in ________________________, via___________________, identificato a mezzo ________ nr. ______________ utenza telefonica _________, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

  • Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui all’art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
  • Che lo spostamento è determinato da:
    • comprovate esigenze lavorative;
    • situazioni di necessità;
    • motivi di salute;
    • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiara che ________________________________________

(LAVORO PRESSO…, STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN….., DEVO

EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA… ALTRI MOTIVI PARTICOLARI, ETC…)

 

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante                                                                   L’Operatore di Polizia


La Fondazione studi consulenti del lavoro, in un documento del 9 marzo 2020, ha prospettato le soluzioni per giustificare l’assenza dal lavoro, alla luce dei provvedimenti varati nelle ultime settimane dal Governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus: a seconda delle necessità del lavoratore e del datore di lavoro e di quanto previsto dal Ccnl applicato, è possibile assentarsi in maniera giustificata.

Quanto alla procedura semplificata per accedere al lavoro agile (smart working) si ricorda che, dopo la misura che inizialmente era limitata alle imprese situate in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia (DPCM 25 febbraio 2020), il successivo DPCM 1 marzo 2020 ha esteso a tutto il territorio nazionale la possibilità di instaurare il lavoro agile con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva (L. 81/2017).

La procedura semplificata è sintetizzata nella tavola che segue.

 

Accordo scritto

Non è necessario che l’accordo scritto controfirmato dal lavoratore. L’azienda può comunicare al datore di lavoro il cambio di modalità lavorativa anche mediante email.

Viste le motivazioni di forma maggiore imposte da un provvedimento di legge il dipendente non può rifiutarsi di svolgere la prestazione in questa modalità (*). 

Comunicazione al Ministero del Lavoro

La comunicazione (www.cliclavoro.gov.it) – che normalmente prevede il deposito dell’accordo firmato dalle parti – è sostituita con una dichiarazione autocertificata per singolo dipendente, contenente i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, e va indicata – come “data di sottoscrizione” – quella di inizio dell’attività in regime di smart working, indicando il riferimento all’art. 2, DPCM 25 febbraio 2020.

Infatti, dal 4 marzo 2020, inoltre, è stata attivata una nuova procedura sul sito Cliclavoro per permettere alle aziende di comunicare anche in modalità cumulativa i nominativi dei dipendenti che svolgono la prestazione in smart working, in ossequio alle previsioni dell’art. 4, DPCM 1 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. n), DPCM 4 marzo 2020. Con la modalità semplificata è richiesta l’indicazione dei soli dati anagrafici dell’azienda e alla comunicazione dovranno allegarsi l’autocertificazione aziendale in formato PDF/A e l’elenco in formato EXCEL dei dipendenti per i quali si richiede lo svolgimento delle mansioni in smart working.

Il DPCM non prescrive la tempistica per questa comunicazione, ma vista la situazione di emergenza non dovrebbe essere sanzionabile un invio entro i 5 giorni successivi all’inizio della prestazione.

Sicurezza sul lavoro

L’informativa sulla sicurezza sul lavoro può essere inviata al lavoratore con modalità telematica. L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito un facsimile di informativa da utilizzare (**). Visto il tipo di emergenza andrà specificato che il lavoratore è tenuto a svolgere la sua attività evitando luoghi a rischio di contagio (treni, bar, biblioteche, ecc.) Va ricordato in atti che lo smart working darebbe la possibilità di lavorare non solo al proprio domicilio, ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore (ecco perché qualcuno ha osservato che sarebbe meglio che questa modalità di svolgimento del lavoro subordinato fosse definita “telelavoro” che si distingue dallo smart working perché quest’ultimo consente di lavorare non solo a casa ma in qualsiasi luogo a scelta del lavoratore, mentre nell’attuale situazione di emergenza sanitaria si raccomanda di evitare i luoghi pubblici.

(*) Con riguardo al potere di controllo dei lavoratori, previsto dall’art. 21, L. 81/2017, nel rispetto dell’art. 4, L. 300/1970, si evidenzia che il Garante per il trattamento dei dati personali, nel Provv. 13 luglio 2016, n. 303, ha specificato che i sistemi software che consentono, con modalità non percepibili dall’utente (cd. in background) operazioni di “monitoraggio”, “filtraggio”, “controllo” e “tracciatura” costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica, non possono essere considerati “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa” (in quest’ultima nozione si possono ricomprendere solo servizi, software o applicativi strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, come ad esempio il servizio di posta elettronica offerto ai dipendenti mediante attribuzione di un account personale e gli altri servizi della rete aziendale, fra cui anche il collegamento a siti internet).

 

E’ bene pertanto che il datore di lavoro disciplini nell’accordo di lavoro agile l’esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali ed anche in caso di smart working semplificato.

Inoltre, il datore di lavoro che ha autorizzato uno smart worker ad utilizzare un personal computer aziendale o altro strumento aziendale tecnologico, deve innanzitutto verificare se nello stesso siano installati software che hanno altre finalità lecite ma che permettono comunque un controllo a distanza del lavoratore e, in caso di risposta positiva deve fare un accordo sindacale o richiedere l’autorizzazione all’ITL

Ricordiamo, ad esempio, che il Garante per la privacy ha ritenuto che un software che elaborava quotidianamente log di accesso ai siti e generava reportistica ed un software che memorizzava le pagine internet visitate dai dipendenti in un determinato arco di tempo erano stati illecitamente installati su alcuni pc perché, nel caso di specie, non era stata rispettata la procedura prevista dal Legislatore nello Statuto dei Lavoratori (art. 4, comma 1).

Posto ciò, se il datore di lavoro ha rispettato la procedura in questione potrà anche utilizzare le informazioni raccolte con tali sistemi per sanzionare il lavoratore purché:

  1. informi il lavoratore – in modo chiaro e senza formule generiche – sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli predisponendo apposita policy (disciplinare interno che deve chiarire come vanno utilizzati gli strumenti aziendali e le regole da rispettare in merito all’utilizzo della posta elettronica e di internet);
     
  2. rispetti la normativa sulla privacy;
     
  3. pubblicizzi adeguatamente verso i singoli lavoratori, nella rete interna, mediante affissioni sui luoghi di lavoro con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, le dette policy.

(**) Ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito INAIL all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html per adempiere agli obblighi di informativa nella quale vanno individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 22, L. 81/2017.

 

Attività sospese o chiuse

Il DPCM 9 marzo 2020 aveva previsto la sospensione o la chiusura di alcuni (molti) settori di attività.

Tra le sospensioni / chiusure vi erano le seguenti:

 

tutte le manifestazioni di tipo culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico e quindi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati (è comunque possibile l’attività svolta a distanza)

palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

i musei e gli altri luoghi di cultura

 

Con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e altre attività commerciali, con il medesimo DPCM 9 marzo 2020 il Governo aveva preso questi provvedimenti:

 

bar e ristoranti

Era prevista l’apertura dalle ore 6 alle ore 18, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori di almeno un metro, salvo la sospensione dell’attività in caso di violazione di tali regole.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l’esercizio avrebbe dovuto chiudere.

altre attività commerciali

Era prevista la libertà di apertura a condizione che il gestore fosse in grado di garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione di tali disposizioni era prevista la sospensione dell’attività.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentivano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l’esercizio avrebbe dovuto chiudere.

medie e grandi strutture di vendita (e i negozi in esse presenti)

Erano obbligate alla chiusura nei festivi e prefestivi mentre nei giorni feriali c’era l’obbligo di ingressi contingentati e rispetto distanza di 1 metro tra clienti.

In caso di violazione di tali disposizioni era prevista la sospensione dell’attività.

farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari

Era previsto che potessero rimanere aperti, ma nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza sopra descritte (distanza di 1 metro e ingressi contingentati)

 

Circa le misure per lo sport, con il DPCM 9 marzo 2020 è stata decisa la sospensione di tutti i campionati di calcio.

Salvo quanto detto a proposito di palestre e centri sportivi, viene disposto che sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.

È consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

 

Ora il DPCM 11 marzo 2020, superando le previsioni dei DPCM 8 marzo 2020 e DPCM 9 marzo 2020 laddove incompatibili con il nuovo decreto prevede, per il periodo dal 12 marzo 2020 al 25 marzo 2020:

  • sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità elencate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
     
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
     
  • sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
     
  • restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
     
  • il Presidente della Regione, con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, D.L. 6/2020, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;
     
  • fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 8 marzo 2020, e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18-23, L. 81/2017, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
     

    • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
       
    • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
       
    • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
       
    • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
       
    • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
       
  • per le sole attività produttive si raccomanda, altresì, che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
     
  • in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
     
  • per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Sintetizziamo nella tavola che segue quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020:

 

Attività essenziali

Continuano ad operare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato al DPCM:

  • ipermercati;
  • supermercati;
  • discount di alimentari;
  • minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2);
  • commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4);
  • commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Servizi alla persona

Continuano ad operare:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse.

Somministrazione di alimenti e bevande

Chiusura totale per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Restano escluse le mense e il catering continuativo su base contrattuale, purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Apertura anche per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Altri servizi essenziali

Sono garantiti:

  • le attività che erogano servizi bancari, finanziari, assicurativi;
  • attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.;
  • i servizi di trasporto pubblico (è prevista la possibilità, per le aziende del settore, di limitare le corse, ma non c’è – al momento – il blocco totale).

Attività produttive e professionali

Le attività produttive (fabbriche) e professionali possono proseguire le attività, nel rispetto di alcune raccomandazioni, ossia che:

  1. venga attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
     
  2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
     
  3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
     
  4. vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
     
  5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
     
  6. per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Comunque, per tutte le attività non sospese si invita al massimo l’utilizzo delle modalità di lavoro agile e, in caso di prosecuzione delle attività in azienda, si raccomanda che vengano favorite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Attività chiuse

Tutte le altre tipologie di attività commerciali al dettaglio diverse da quelle sopra elencate sono obbligate alla chiusura. E’ il caso di:

  • mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
     
  • altre tipologie di servizi alla persona diverse da quelle elencate in precedenza tra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti.

 

Termini della giurisdizione tributaria

Il D.L. 11/2020 prevede lo stop fino al 22 marzo dei termini di qualsiasi atto rientri nella giurisdizione tributaria. La sospensione riguarda sia i termini per la proposizione del ricorso, dell’appello e dell’eventuale ricorso in Cassazione, sia quelli per la costituzione in giudizio.

A seguito dell’intervento normativo dal 9 marzo e fino al 22 marzo 2020 sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto che rientra nella giurisdizione tributaria.

Il decreto stabilisce il «differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari». Dunque, il rinvio d’ufficio anche per tutte le udienze tributarie, che riprenderanno – salvo ulteriori provvedimenti – dopo il 22 marzo.

Per quanto riguarda gli aspetti operativi, la sospensione riguarda sia i termini per la proposizione del ricorso, dell’appello e dell’eventuale ricorso in Cassazione, sia quelli per la costituzione in giudizio.

In relazione al D.L. 11/2020 merita di essere segnalata una nota dell’ 11 marzo 2020 emanata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo cui fino al 31 marzo 2020 deve ritenersi sospeso il decorso del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione. Il termine riprenderà a decorrere dal 1° aprile 2020 tenendo conto del periodo già decorso dalla definizione degli accertamenti e fino all’inizio della sospensione ovvero:

  • dal 22 febbraio al 31 marzo per i soggetti sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al D.P.CM. 1° marzo 2020;
     
  • dal 9 marzo al 31 marzo per i tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all’ambito territoriale del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
     
  • dal 10 marzo al 31 marzo per tutto il restante territorio nazionale.

Per i verbali notificati in data antecedente, sono parimenti sospesi con le decorrenze di cui sopra e fino al 31 marzo i termini per il pagamento in misura minima e ridotta.

 

FAQ

Il Governo, in data 10 marzo 2020, ha risposto alle Faq sull’emergenza COVID-19 alla luce del D.P.C.M. 9 marzo 2020 che ci pare opportuno riportare di seguito.

Le raccomandazioni e le prescrizioni indicate andranno lette sulla scorta del DPCM 11 marzo 2020 che ha superato, se incompatibile con le nuove disposizioni, il DPCM 9 marzo 2020.

 

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

10 Marzo 2020

 

ZONE INTERESSATE DAL DECRETO

  1. Ci sono differenze all’interno del territorio nazionale?
    No, per effetto del dpcm del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile.
     
  2. Sono ancora previste zone rosse?
    No, non sono più previste zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate. Ormai, con il dpcm del 9 marzo, le regole sono uguali per tutti.

 

SPOSTAMENTI

  1. Cosa si intende per “evitare ogni spostamento delle persone fisiche”? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? Chi è sottoposto alla misura della quarantena, si può spostare?
    Occorre evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti.
    È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
     
  2. Se abito in un comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
    Sì, è uno spostamento giustificato per esigenze lavorative.
     
  3. Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
    In questo caso si raccomanda fortemente di rimanere a casa, contattare il proprio medico e limitare al massimo il contatto con altre persone.
     
  4. Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
    È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante di cui alla FAQ n. 1 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
     
  5. Come si devono comportare i transfrontalieri?
    I transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo (vedi faq precedente).

  6. Ci saranno posti di blocco per controllare il rispetto della misura?
    Ci saranno controlli. In presenza di regole uniformi sull’intero territorio nazionale, non ci saranno posti di blocco fissi per impedire alle persone di muoversi. La Polizia municipale e le forze di polizia, nell’ambito della loro ordinaria attività di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza delle regole.
     
  7. Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
    Sì, chiunque ha diritto a rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fermo restando che poi si potrà spostare solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
     
  8. È possibile uscire per andare ad acquistare generi alimentari? I generi alimentari saranno sempre disponibili?
    Sì, si potrà sempre uscire per acquistare generi alimentari e non c’è alcuna necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili.

  9. È consentito fare attività motoria?
    Sì, l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo.

  10. Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
    Si, ma solo in caso di stretta necessità (acquisto di beni necessari, come ad esempio le lampadine che si sono fulminate in casa).
     
  11. Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?
    Sì, è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
     
  12. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
    Sì, parchi e giardini pubblici possono restare aperti per garantire lo svolgimento di sport ed attività motorie all’aperto, come previsto dall’art.1 comma 3 del dpcm, a patto che non in gruppo e che si rispetti la distanza interpersonale di un metro.
     
  13. Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?
    Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio.

 

TRASPORTI

  1. Sono previste limitazioni per il transito delle merci?
    No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
     
  2. I corrieri merci possono circolare?
    Sì, possono circolare.
     
  3. Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni al transito e all’attività di carico e scarico delle merci.
     
  4. Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?
    Non esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea. Il servizio taxi e di ncc non ha alcuna limitazione in quanto l’attività svolta è considerata esigenza lavorativa.

 

UFFICI E DIPENDENTI PUBBLICI

  1. Gli uffici pubblici rimangono aperti?
    Sì, su tutto il territorio nazionale. L’attività amministrativa è svolta regolarmente. In ogni caso quasi tutti i servizi sono fruibili on line. E’ prevista comunque la sospensione delle attività didattiche e formative in presenza di scuole, nidi, musei, biblioteche.
     
  2. Il decreto dispone per addetti, utenti e visitatori degli uffici delle pubbliche amministrazioni, sull’intero territorio nazionale, la messa a disposizione di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani. Nel caso di difficoltà di approvvigionamento di tali soluzioni e conseguente loro indisponibilità temporanea, gli uffici devono rimanere comunque aperti?
    Gli uffici devono rimanere comunque aperti. La presenza di soluzioni disinfettanti è una misura di ulteriore precauzione ma la loro temporanea indisponibilità non giustifica la chiusura dell’ufficio, ponendo in atto tutte le misure necessarie per reperirle.
     
  3. Il dipendente pubblico che ha sintomi febbrili è in regime di malattia ordinaria o ricade nel disposto del decreto-legge per cui non vengono decurtati i giorni di malattia?
    Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.
     
  4. Sono un dipendente pubblico e vorrei lavorare in smart working.Che strumenti ho?
    Le nuove misure incentivano il ricorso allo smart working, semplificandone l’accesso. Compete al datore di lavoro individuare le modalità organizzative che consentano di riconoscere lo smart working al maggior numero possibile di dipendenti. Il dipendente potrà presentare un’istanza che sarà accolta sulla base delle modalità organizzative previste.

 

PUBBLICI ESERCIZI

  1. Bar e ristoranti possono aprire regolarmente?
    È consentita l’attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
     
  2. Si potranno comunque effettuare consegne a domicilio di cibi e bevande?
    Il limite orario dalle 6.00 alle 18.00 è riferito solo all’apertura al pubblico. L’attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cosiddetta piattaforma – evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
     
  3. Quali attività di ristorazione e bar sono consentite dopo le 18.00?
    È consentita solo la consegna a domicilio del cibo (fatta eccezione per quanto indicato nella F.A.Q. Turismo n. 2).
     
  4. Il DPMC prevede la chiusura nei giorni prefestivi e festivi delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta, tra l’altro, per i punti di vendita di generi alimentari. i mercati, anche rionali sono obbligati alla chiusura, per la vendita di beni alimentari?
    No, non è prevista la chiusura relativamente alla vendita di generi alimentari nei mercati coperti e in quelli all’aperto recintati dove è previsto il controllo dell’accesso.
     
  5. Sono gestore di un pub. Posso continuare ad esercitare la mia attività?
    Il divieto previsto dal DPCM riguarda lo svolgimento nei pub di ogni attività diversa dalla somministrazione di cibi e bevande. È possibile quindi continuare a somministrare cibo e bevande nei pub, sospendendo attività ludiche ed eventi aggregativi (come per esempio la musica dal vivo, proiezioni su schermi o altro), nel rispetto delle limitazioni orarie già previste per le attività di bar e ristoranti (dalle 6.00 alle 18.00) e, comunque, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
     
  6. Centri estetici, parrucchieri e barbieri possono continuare a svolgere la loro attività?
    Sì, ma solo su prenotazione degli appuntamenti e comunque garantendo la turnazione dei clienti con un rapporto uno a uno, così da evitare il contatto ravvicinato e la presenza nel locale di clienti in attesa. Il personale dovrà indossare idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherina).

 

SCUOLA

  1. Cosa prevede il decreto per le scuole?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle scuole di ogni ordine e grado. Resta la possibilità di svolgimento di attività didattiche a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

 

UNIVERSITÀ

  1. Cosa prevede il decreto per le università?
    Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.
     
  2. Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
    Sì, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.
     
  3. Si possono tenere il ricevimento degli studenti e le altre attività?
    Sì. Corsi di dottorato, ricevimento studenti, test di immatricolazione, partecipazione a laboratori, etc., potranno essere erogati nel rispetto delle misure precauzionali igienico sanitarie, ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza. Anche in questo caso particolare attenzione dovrà essere data agli studenti con disabilità.
     
  4. Cosa si prevede per i corsi per le specializzazioni mediche?
    Dalla sospensione sono esclusi i corsi post universitari connessi con l’esercizio delle professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica. Non è sospesa l’attività di ricerca.
     
  5. Cosa succede a chi è in Erasmus?
    Per quanto riguarda i progetti Erasmus+, occorre riferirsi alle indicazioni delle competenti Istituzioni europee, assicurando, comunque, ai partecipanti ogni informazione utile.

 

CERIMONIE, EVENTI E ATTIVITÀ RICREATIVE

  1. Cosa prevede il decreto su cerimonie, eventi e spettacoli?
    Su tutto il territorio nazionale sono sospese tutte le manifestazioni organizzate nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (quali, a titolo d’esempio, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati).
     
  2. Si può andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Si possono celebrare messe o altri riti religiosi?
    Fino al 3 aprile sono sospese su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Pertanto è sospesa anche la celebrazione della messa e degli altri riti religiosi, come la preghiera del venerdì mattina per la religione islamica.
    Sono consentiti l’apertura e l’accesso ai luoghi di culto, purché si evitino assembramenti e si assicuri la distanza tra i frequentatori non inferiore a un metro.
     
  3. Cosa è previsto per teatri, cinema, musei, archivi, biblioteche e altri luoghi della cultura?
    Ne è prevista la chiusura al pubblico su tutto il territorio nazionale.
     
  4. I Circoli ricreativi per persone anziane restano aperti?
    No, le attività ricreative dedicate alle persone anziane autosufficienti sono sospese.

 

TURISMO

  1. Cosa prevede il decreto per gli spostamenti per turismo?
    Sull’intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono assolutamente da evitare. I turisti italiani e stranieri che già si trovano in vacanza debbono limitare gli spostamenti a quelli necessari per rientrare nei propri luoghi di residenza, abitazione o domicilio.
    Poiché gli aeroporti e le stazioni ferroviarie rimangono aperti, i turisti potranno recarvisi per prendere l’aereo o il treno e fare rientro nelle proprie case. Si raccomanda di verificare lo stato dei voli e dei mezzi di trasporto pubblico nei siti delle compagnie di trasporto terrestre, marittimo e aereo.
     
  2. Come trova applicazione la limitazione relativa alle attività di somministrazione e bar, alle strutture turistico ricettive?
    Le strutture ricettive possono svolgere attività di somministrazione e bar anche nella fascia oraria dalle ore 18 alle ore 6, esclusivamente in favore dei propri clienti e nel rispetto di tutte le precauzioni di sicurezza di cui al dpcm dell’8 marzo.
     
  3. Come si deve comportare la struttura turistico ricettiva rispetto ad un cliente? Deve verificare le ragioni del suo viaggio?
    Non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche.

 

AGRICOLTURA

  1. Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?
    No, non sono previste limitazioni.
     
  2. Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?
    No, non sono previste limitazioni.

 

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NOTE

[1] Il COVID-19 è il nome tecnico del cd. “Coronavirus”.

[2] Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ (allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020).

[3] Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

[4] Il Ministero degli Esteri, con nota esplicativa dell’8 marzo 2020, ha fornito chiarimenti sull’applicazione delle norme del DPCM in commento ai lavoratori transfrontalieri e sul trasporto delle merci da e verso le zone per le quali sono previste limitazioni negli spostamenti.

In particolare:

– transfrontalieri: le limitazioni introdotte dal DPCM dell’8 marzo 2020 non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno quindi entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

– trasporto delle merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

 

A cura di Claudio Sabbatini

Venerdì 13 marzo 2020