La Legge di Bilancio 2020 ha profondamente modificato la normativa concernente la tassazione in capo al dipendente dell’auto assegnata in uso promiscuo esclusivo, parametrando l’imposizione all’impatto ambientale della stessa vettura.
Si tratta di una previsione che sicuramente incide sulla disponibilità del lavoratore dipendente, ma che deve essere necessariamente inquadrata in un contesto più ampio di graduale sostituzione del parco auto circolante nazionale con vetture a bassissimo impatto ambientale.
In buona sostanza, una norma certamente con finalità “di cassa” ma comunque declinata in versione green.
Fringe benefit auto aziendali uso promiscuo: normativa vigente al 31/12/2019
Il trattamento fiscale del fringe benefit auto aziendali concernente l’assegnazione in uso promiscuo esclusivo al dipendente di una autovettura è così disciplinato, fino al 31/12/2019:
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in capo all’azienda
articolo 164, comma 1, lettera b-bis del TUIR, laddove si prevede la deduzione pari al 70% del costo, senza limite, relativamente alle quote di ammortamento, unitamente alla detrazione del 100% dell’IVA, a condizione che venga convenuto specificatamente un corrispettivo (forfetario del 30%) per l’uso privato del mezzo:
«1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis):
…
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.».
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in capo al dipendente
Articolo 51, comma 4, del TUIR, laddove si prevede la tassazione pari al 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km, sulla base delle tabelle ACI:
«4. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
- a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;».
Se il dipendente corrisponde delle somme per l’utilizzo del veicolo in modo promiscuo, tali somme devono essere sottratte dal valore stabilito presuntivamente.
Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta |
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Normativa |
Azienda |
IVA |
Dipendente |
Articolo 164, comma 1, lettera b-bis) del TUIR. Articolo 51, comma 4, |