Il Fisco può procedere alla compensazione giudiziale dei crediti vantati dal contribuente a fronte di propri contro-crediti nei confronti dello stesso soggetto. Segnaliamo l’interessante caso di un istituto di credito a cui è stata opposta la compensazione successivamente alla richiesta di rimborso di un credito fiscale rilevato onerosamente da un contribuente terzo.
Il caso: cessione del proprio credito in compensazione
L’Ordinanza n. 21082 del 7/8/2019
In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009, una società chiedeva il rimborso del credito d’imposta Ires “risultante dalla dichiarazione Modello Unico 2003 e riportato di anno in anno”, ammontante ad € 1.300.000.
In data 27.11.2011 la società, con atto pubblico, cedeva tale credito d’imposta a due istituti di credito, i quali, in data 30.11.2012, provvedevano a presentare all’Ufficio istanza di rimborso del credito vantato.
Avverso il maturato silenzio-rifiuto, una banca proponeva ricorso innanzi la Commissione provinciale di Padova, che, accogliendolo, condannava l’Ufficio al rimborso della somma richiesta.
Il ricorso per Cassazione: tre motivi di censura
A seguito del rigetto dell’appello, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi di censura, due dei quali venivano accolti dalla Suprema Corte, che cassava la sentenza dei giudici regionali, rinviando, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.
Per giungere alla loro conclusione, gli Ermellini partono dalla considerazione che non risultava contestata dalle parti (emergendo financo dal testo della sentenza impugnata) la circostanza che l’Ufficio vantasse crediti erariali iscritti a ruolo a titolo definitivo
“sia nei confronti delle banche incorporate Cassa di Risparmio (Euro 9.980) e Banca Antonveneta (Euro 6.782) che nei confronti della incorporante Banca del Monte dei Paschi (Euro 618.779), oltre a crediti non ancora definitivi relativi a controversie in corso”.
Non poteva, pertanto, ritenersi giuridicamente corretta la decisione dei giudici di primo grado di rigettare l’eccezione dell’Ufficio di compensazione dei crediti, sulla scorta della considerazione che i ruoli opposti costituivano “un mero atto interno non capace di paralizzare la richiesta del contribuente stesso”, dal momento che – giusto il combinato disposto dagli artt. 1, 12 e 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 –
“l’iscrizione a ruolo definitivo attesta la titolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria di un credito liquido ed esigibile nei confronti del contribuente e costituisce titolo esecutivo legittimante la riscossione della so