Alberghi e Ristoranti pagati all'agenzia viaggi: fatturazione elettronica

Alberghi e Ristoranti pagati all’agenzia viaggi: come va certficata l’operazione? Con quali regole, dato che il cliente non corrisponde alcun importo all’albergo o ristorante?

Come ci si deve comportare quando il cliente prenota in agenzia? Il caso degli Alberghi e Ristoranti pagati all’agenzia viaggi

Alberghi e Ristoranti pagati all’agenzia viaggi: fattura elettronica come emetterla? Con quali regole, dato che al momento dell’ultimazione del soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo?

L’Agenzia delle entrate ha espresso il suo parere per il caso degli Alberghi e Ristoranti pagati all’agenzia viaggi da parte del cliente

 

Se l’acquisto del cliente è diretto presso l’albergo o ristorante

Quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l’operazione va certificata in conformità a quanto disposto dall’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 (decreto IVA) e, quindi:

fino al 31 dicembre 2019 mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696);

dal 1° gennaio 2020 – termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro – con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127), nonché con l’emissione del documento commerciale.

Il cliente ha, comunque, la possibilità di richiedere la fattura, da inviare tramite SdI, con obbligo di rilascio di una copia in formato analogico, tranne che tale cliente rinuncia a ciò.

Peraltro, con lo stesso documento prescelto potranno essere certificati il servizio alberghiero e di ristorazione ed i servizi aggiuntivi resi al cliente.

 

Se il cliente acquista all’agenzia viaggi

Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato necessariamente con fattura.

A tal fine, l’Agenzia delle entrate ricorda che, per la particolare tipologia di questi servizi, per i quali l’articolo 7-quater, comma 1, del decreto IVA prevede che “In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
[…]

c) le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla successiva lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato;”., per conto dei clienti le prestazioni”,

l’operazione è imponibile sia quando l’agenzia di viaggi acquirente è residente sia quando non è residente.

In particolare, al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo, va emessa:

– fattura elettronica, da inviare tramite SdI, nei confronti di tutte le agenzie di viaggio residenti o stabilite nel territorio dello Stato (ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015);

– fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) nei confronti delle agenzie non residenti, con l’obbligo di tracciare l’operazione mediante il cd “esterometro”, salvo in ogni caso la possibilità di accordarsi con il destinatario per l’emissione tramite SdI al fine di ovviare all’esterometro.

 

Corrispettivo non riscosso: Alberghi e Ristoranti pagati all’agenzia viaggi

Per rendicontare alle agenzie di viaggio i servizi resi al fine del pagamento del corrispettivo l’istante può utilizzare una fattura pro-forma o altro documento similare, compreso il documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

In tal caso, come già chiarito attraverso la risposta all’interpello n. 419 del 23 ottobre 2019, confluendo tale dato tra i corrispettivi inviati all’Agenzia, e stante la rilevanza ai fini IVA dei corrispettivi relativi ai servizi solo al momento del loro incasso o, se antecedente, della loro fatturazione, tale principio sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.

Quanto, infine, all’ipotesi dei clienti abituali che usano pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, vale quanto sopra già chiarito, nel senso che ogni singolo servizio va tracciato mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”, mentre al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa.
(Agenzia delle entrate, risposta n. 486 del 14 novembre 2019)

 

15 novembre 2019

Vincenzo D’Andò