Passività probabili, possibili e remote: come indicarle in bilancio

Le passività probabili si iscrivono in un fondo rischi, le passività possibili vanno richiamate in nota integrativa, le passività remote non richiedono alcuna informativa di bilancio.

Bilancio e contabilitàLe passività potenziali: valutazione e iscrizione in bilancio

Il Consiglio Nazionale Commercialisti e la Fondazione hanno pubblicato un documento congiunto sul tema Le passività potenziali: valutazione e iscrizione in bilancio.

Nell’interessante studio dei commercialisti sono inseriti alcuni utili spunti di riflessione per guidare il redattore del bilancio verso la corretta collocazione in bilancio delle poste in discorso.

 

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Il documento elaborato da Consiglio e Fondazione Nazionale Commercialisti si apre con una premessa dedicata all’art. 2423, secondo comma, del Codice Civile, che in tema di “chiarezza”, ”veridicità” e “correttezza”, ci pone di fronte alla necessità di valutare determinate poste di bilancio a cui si correla un “rischio” (ad esempio, crediti di difficile esigibilità) o più semplicemente una “garanzia”, reale e non, (ad esempio un bene immobile gravato da ipoteca), che potrebbe tramutarsi in rischio concreto (ad esempio, l’escussione dell’immobile).

L’attenzione è puntata in particolar modo sullo stabilire in quale circostanza il rischio, riconducibile anche ad una garanzia che è fatta valere, debba essere tradotto in una passività probabile, possibile o remota, quindi sulla differenza tra

passività “probabile”, iscrivibile in un fondo rischi,
– passività “possibile” da richiamare in nota integrativa,
– passività “remota”, che non richiede alcuna informativa di bilancio.

Particolarmente interessanti risultano le conclusioni del documento, che aiutano a stabilire quando si è in presenza di una “incertezza misurabile” (passività probabile) rispetto una “incertezza non misurabile” (passività possibile o remota).

 

Passività probabile

L’eventualità del rischio futuro riconducibile ad un’obbligazione passata richiede l’iscrizione in un fondo ad esso dedicato, poiché classificabile come passività probabile.

 

Passività possibile

Nell’ipotesi di passività possibile, riconducibile a situazioni esistenti alla data di bilancio, per le quali non è affatto possibile determinare con ragionevole certezza il danno futuro, è sufficiente un richiamo tra le note di bilancio, nello specifico in nota integrativa.

 

Passività remote

L’ultima categoria, rappresentata dalle passività remote non richiede alcun tipo di informativa.

 

Principi contabili

Del resto, le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali ed internazionali sono chiare nel richiedere la costituzione di un fondo rischi, per eventi determinabili, e individuare il rimando all’informativa nelle note di bilancio, per eventi non determinabili nell’an e nel quantum.

Una garanzia reale, qualora non sia pregiudizievole al momento della data del bilancio, si ritiene che non possa essere considerata un rischio “attuale”, ma, nel contempo, si ritiene che occorra, dare evidenza nell’informativa di bilancio.

Né tanto meno è possibile trattare la garanzia reale al pari di una “stima”, e non più “congettura”, classificandola all’interno di un fondo spese future poiché, così facendo, non vi sarebbe piena coincidenza rispetto a quanto indicato dai principi contabili nazionali ed internazionali.

 

15 ottobre 2019

Vincenzo D’Andò