La Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la questione dell’accertamento anticipato, esaminando un aspetto particolarmente interessante: se in sede di accesso non si acquisisce documentazione non si aspetta per la notifica dell’accertamento.
Accertamento anticipato: se in sede di accesso non si acquisisce documentazione non si aspetta per la notifica dell’atto
Con l’ordinanza n.15154 del 3 giugno 2019, la Corte di Cassazione ritorna ad affrontare la questione dell’accertamento anticipato, esaminando un aspetto particolarmente interessante.
Il fatto: documentazione non acquisita in sede di accesso e accertamento
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lombardia, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado che aveva annullato, per difetto del contraddittorio, l’accertamento emesso per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per gli anni 2006 e 2007.
Secondo la CTR al momento della notifica dell’atto impositivo non era ancora decorso il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, “nemmeno potendosi ritenere che l’accesso finalizzato all’acquisizione dei documenti utili all’attività accertativa fosse escluso dalla accennata disposizione, invece dovendosi fare applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18110/2016 e Cass. n. 15624/2014”.
L’Agenzia ricorrente deduce la violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, in quanto la CTR, nel ritenere applicabile detta norma, “non avrebbe considerato che all’atto dell’accesso presso i locali del contribuente non era stato né acquisito né consegnato alcun atto fra quelli richiest