Il distacco transnazionale permette di impiegare i lavoratori per un periodo limitato di tempo presso un distaccatario in un Paese diverso da quello in cui egli normalmente lavora. Ma molti sono i limiti entro i quali tale operazione può essere effettuata, al punto che l’INL, nelle more del recepimento della Direttiva 2018/957/UE (la quale dovrà trovare attuazione nel nostro ordinamento entro il 30.07.2020), ha fornito specifiche istruzioni volte a chiarire quando esso è legittimo e quando invece non può essere considerato autentico.
Distacco del lavoratore e distacco transnazionale: l’evoluzione normativa
Il distacco, ossia quella modalità di espletamento della prestazione lavorativa che mette a disposizione il soggetto prestatore a disposizione di un altro soggetto, temporaneamente e per un preciso obiettivo, come noto, può essere effettuato anche in maniera difforme e nei fatti risultare non autentico.
Considerato poi che esso può essere effettuato anche con l’estero, allora la casistica risulta maggiormente di rilievo; per tale ragione, in modo da fornire un quadro chiaro agli organi ispettivi, l’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato un vademecum con precise istruzioni, indagini e indici da tenere in considerazione per accertare l’effettiva genuinità dell’istituto; tale strumento appare però altrettanto utile per datori di lavoro e loro intermediari, i quali possono così avere un quadro chiaro degli strumenti idonei a dimostrare la legittimità del distacco transnazionale.
Allo scopo di prevenire tali difformità, il D.Lgs. n. 136/2016, che si occupa proprio di distacco transnazionale di lavoratori (in attuazione di quanto previsto a livello comunitario con la Direttiva 2014/67/UE), ha introdotto nel nostro ordinamento delle misure che tutelano i lavoratori dall’utilizzo difforme e non autentico del distacco effettuato dalle imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero in un Paese extra-UE.
A seguito della Direttiva 2014/67/UE, la legislazione europea è intervenuta nuovamente sul tema, con la Direttiva 2018/957/UE, ancora però non recepita nel nostro Paese (la quale dovrà essere recepita entro i