Il giudice tributario non è tenuto a sospendere la causa ove sussista la pendenza di un giudizio concernente una questione pregiudiziale dinanzi al Consiglio di Stato. La Commissione tributaria è tenuta a sospendere solo se essa stessa o altra Commissione debba risolvere un’altra controversia dalla cui decisione dipende quella della prima causa.
Il giudice tributario non è tenuto a sospendere la causa ove sussista la pendenza di un giudizio concernente una questione pregiudiziale dinanzi al Consiglio di Stato.
La sospensione necessaria ex art. 295 Cpc, infatti, non è più prevista per il giudizio tributario a seguito dell’entrata in vigore del D Lgs n. 156/2015, atteso che la Commissione tributaria è tenuta a sospendere solo se essa stessa o altra Commissione debba risolvere un’altra controversia dalla cui decisione dipende quella della prima causa (Cass. n.9049/2019).
La sospensione del processo: normativa
Le vicende del rapporto processuale in ambito tributario riguardano gli istituti della sospensione, interruzione ed estinzione del processo, disciplinati nella Sezione V del Titolo II del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (articoli 39-46), recante disposizioni sul processo tributario.
Le disposizioni del processo tributario sono state riviste recentemente dal legislatore con il D. Lgs n. 156/2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, tra cui anche quelle riguarda