La Corte ha affermato che ormai è un principio consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado. Invero, in tale materia, non trova applicazione il divieto di proporre domanda nuove in appello
Il problema dei nuovi documenti da produrre in giudizio
Nel giudizio tributario la parte può produrre in appello nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado.
Tuttavia, anche se il giudice abbia ritenuto erroneamente l’inammissibilità del documento, la parte è tenuta ad indicare le ragioni per le quali il documento trascurato poteva dar luogo ad una decisione diversa e indicarlo nelle motivazioni del ricorso, pena l’inammissibilità dell’atto (Cass. n. 1140/2019).
Sul tema l’art. 58 D Lgs n. 546/92, non modificato dagli ultimi provvedimenti normativi, stabilisce al primo comma che il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile; al secondo comma prevede che le parti possono produrre nuovi documenti in secondo grado.
Il termine
Si evi